Licenziamento del lavoratore in malattia
- 18 Dicembre 2024
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Con l’ordinanza n. 30722/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia per "ansia" sorpreso a cantare in un piano bar durante il periodo coperto da certificato medico. La Corte ha confermato quanto già deciso dai giudici di merito, evidenziando che l’attività ricreativa svolta dal dipendente non era incompatibile con la condizione patologica dichiarata e, anzi, poteva essere funzionale al miglioramento del suo stato psicofisico. Il lavoratore era stato licenziato dal datore di lavoro dopo essere stato visto cantare in un piano bar in un giorno coperto da certificato medico. Secondo l’azienda, tale condotta sarebbe stata incompatibile con lo stato di malattia dichiarato. Tuttavia, il lavoratore aveva documentato che la patologia da cui era affetto (ansia) non impediva la partecipazione ad attività ricreative, come il canto, che potevano contribuire al suo benessere. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando alcuni punti chiave:
1. Compatibilità dell’attività svolta con la patologia dichiarata: L’impegno in attività ricreative, come il canto, non è stato considerato in contrasto con la condizione di ansia dichiarata dal lavoratore. Al contrario, tali attività potevano favorire la sua guarigione.
2. Onere della prova a carico del datore di lavoro: Il datore di lavoro non ha dimostrato che l’attività svolta fosse incompatibile con la ripresa psicofisica del lavoratore. Le sue affermazioni si sono basate su mere supposizioni, senza fornire riscontri obiettivi.
3. Assenza di comportamento pregiudizievole: Non è emerso che il lavoratore avesse adottato condotte lesive della propria salute o contrarie agli obblighi contrattuali derivanti dalla condizione di malattia.
La sentenza ribadisce un principio importante: la partecipazione a determinate attività durante la malattia non costituisce di per sé una violazione degli obblighi del lavoratore, purché tali attività siano compatibili con la patologia dichiarata e non ostacolino la ripresa della capacità lavorativa. È onere del datore di lavoro provare eventuali incompatibilità o danni derivanti dalla condotta del dipendente.
Questa pronuncia invita i datori di lavoro a valutare con maggiore attenzione le circostanze legate a comportamenti "extra-lavorativi" dei dipendenti durante il periodo di malattia. Allo stesso tempo, i lavoratori sono tenuti a garantire che le proprie attività siano coerenti con le prescrizioni mediche e non pregiudichino la guarigione. Un monito importante che tutela i diritti dei lavoratori, senza però esonerarli dal rispetto dei loro doveri.