Trasferimento d’azienda in ipotesi di cambio appalto

Trasferimento d’azienda in ipotesi di cambio appalto

  • 16 Dicembre 2024
  • Pubblicazioni
Corte di Cassazione, 24 ottobre 2024, n. 27607. L’art. 2112 c.c. stabilisce che, qualora un’azienda o un ramo di essa venga trasferito, i rapporti di lavoro proseguano senza soluzione di continuità. In ipotesi di cambio appalto, tale disposizione trova applicazione solo se si configura una cessione di ramo d’azienda, da valutarsi in base alla continuità organizzativa e funzionale tra l’impresa uscente e quella subentrante. La vicenda origina dal ricorso di una lavoratrice che, in seguito ad un cambio di appalto, chiedeva l’applicazione della disciplina del trasferimento di ramo d’azienda.  Perso anche in appello, la società subentrante aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che:
- vi fosse una violazione nella qualificazione giuridica del rapporto tra le norme invocate;
- gli elementi di novità organizzativa introdotti (cartellini di riconoscimento e divise) fossero sufficienti a configurare una discontinuità organizzativa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, precisando che:
- Regola generale: in ipotesi di cambio appalto, si configura un trasferimento di ramo d’azienda salvo che emergano elementi di discontinuità organizzativa e funzionale tra le due gestioni.
- Onere della prova: l’imprenditore subentrante, che nega il trasferimento di azienda, è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi concreti e rilevanti che interrompano la continuità organizzativa e funzionale del ramo d’azienda.
Secondo la Cassazione, occorre considerare tutti gli elementi di fatto che caratterizzano il cambio appalto, tra cui:
- Trasferimento di beni materiali e immateriali: inclusi edifici, attrezzature e know-how;
- Continuità del personale: eventuale riassunzione del medesimo personale;
- Conservazione della clientela: valutazione della stabilità dei rapporti con i clienti;
- Analoghe modalità operative: il grado di somiglianza tra le attività esercitate prima e dopo il cambio appalto;
- Durata dell’eventuale sospensione dell’attività: eventuale interruzione temporale delle operazioni.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che:
1) L’utilizzo degli stessi locali e di parte della strumentazione tecnica, forniti dalla stazione appaltante, era indicativo della continuità organizzativa.
2) Nuovi cartellini e divise da parte della subentrante costituiva un’innovazione accessoria che non interrompeva il nesso organizzativo. La sentenza conferma l'orientamento che privilegia una lettura sostanzialistica della nozione di trasferimento d’azienda ed evidenzia l’importanza di una puntuale analisi del caso.