Trasferte nel comune esenti con titoli di viaggio non nominativi

Trasferte nel comune esenti con titoli di viaggio non nominativi

  • 8 Dicembre 2024
  • Pubblicazioni
In ambito di trasferte dei dipendenti all’interno del territorio comunale, l’articolo 51, comma 5, del Tuir prevede la piena imponibilità dei rimborsi e delle indennità corrisposte al lavoratore, con la sola eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, che sono escluse dalla formazione del reddito. Con l’articolo 3, comma 1, lettera b), punto 3) del decreto legislativo Irpef-Ires approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre, questa disposizione viene semplificata, estendendo l’esenzione a tutti i rimborsi per spese «di viaggio e trasporto comprovate e documentate». Di conseguenza, dal prossimo mese di gennaio non sarà più necessario che i documenti provengano dal vettore. La nuova formulazione risulta particolarmente utile poiché, come sottolineato nella relazione illustrativa del decreto, permette di superare alcuni dubbi interpretativi. In particolare, la criticità principale riguarda la difficoltà di poter collegare la spesa del dipendente al documento di viaggio nel caso dei titoli non nominativi, come ad esempio i biglietti dell’autobus, dei treni regionali e simili. Dunque, la disciplina fiscale sulle trasferte non cambia: i rimborsi esenti da tassazione continueranno a essere relativi a spostamenti lavorativi svolti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, escludendo il tragitto casa-lavoro. Tuttavia, sarà più agevole predisporre la documentazione giustificativa delle spese di viaggio sostenute per ragioni di servizio. Il semplice richiamo alle spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, inoltre, consente di integrare la documentazione fornita dal vettore con ulteriori dati acquisiti da altre fonti, nel caso in cui le informazioni del vettore risultassero poco dettagliate o non chiaramente attribuibili a un dipendente specifico. Nella risoluzione 83/2016, l’agenzia delle Entrate aveva considerato le fatture emesse dalle società di car sharing equiparabili ai documenti comprovanti le spese di trasporto, come le ricevute dei taxi o dei mezzi pubblici. Perciò, il relativo rimborso al dipendente non era tassabile, anche se riferito a spostamenti effettuati all’interno del territorio comunale. In tale circostanza, comunque, l’istante aveva prodotto una fattura particolarmente dettagliata che individuava il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, il luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l’importo dovuto. Di conseguenza, l’agenzia delle Entrate aveva concluso che le informazioni fornite erano sufficienti a garantire l’esenzione fiscale dei rimborsi. In sintesi, con la nuova previsione introdotta nel comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, non è più richiesto fornire una documentazione dettagliata proveniente dal vettore, ma le spese di viaggio e trasporto possono essere comprovate e documentate dal dipendente in altro modo, ad esempio tramite l’ausilio di app e piattaforme software dedicate. Infine, la nuova disposizione potrebbe estendere la non imponibilità anche ai rimborsi chilometrici per trasferte effettuate all’interno del territorio comunale.


Fonte: SOLE24ORE