Formazione preposti: nuovi chiarimenti ministeriali

Formazione preposti: nuovi chiarimenti ministeriali

  • 5 Dicembre 2024
  • Pubblicazioni
L’obbligo dell’aggiornamento della formazione dei preposti continua a tenere banco; infatti, dopo le modifiche apportate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, all’articolo 37 del “Testo unico” della sicurezza 81/2008, non si attenua ancora la discussione su alcune delle innovazioni introdotte da tale decreto e, in particolare, su quelle riguardanti la periodicità di tale aggiornamento, anche per i riflessi che comporta sul piano della responsabilità penale del datore di lavoro e del dirigente.  Infatti, il novellato articolo 37 del Dlgs 81/2008, stabilisce in primo luogo al comma 7-bis che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti la loro formazione deve essere svolta “«...interamente con modalità in presenza...». Scompare, quindi, la possibilità riconosciuta dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 di svolgere alcuni argomenti previsti nella formazione aggiuntiva (numeri da 1 a 5 dell’Accordo) e l’aggiornamento del preposto in modalità e-learning, essendo ammessa in entrambi i casi la sola modalità in presenza. Ma se, invero, tale previsione non presenta sostanzialmente criticità sul piano interpretativo, il contrario si rileva, invece, per la previsione contenuta nel successivo comma 7-ter, che detta una specifica periodicità per l’aggiornamento della formazione dei preposti; infatti, la stessa deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque «...ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi». Si tratta, quindi, di innovazioni che il legislatore ha introdotto al fine di rendere più efficace la formazione di tale figura strategica, anche alla luce delle modifiche introdotte dello stesso provvedimento all’articolo 19 del Dlgs 81/2008, che ne disciplina gli obblighi prevenzionistici. Pertanto, rispetto a quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, l’aggiornamento passa da quinquennale a biennale, mentre resta fermo che tale obbligo scatta immediatamente in caso variazioni del quadro espositivo ai rischi, cosa che del resto già era possibile desumere dalla previgente normativa. La posizione interpretativa della Commissione per gli interpelli del ministero del Lavoro. Questa nuova previsione fin dalla sua genesi è stata, tuttavia, oggetto di diverse interpretazioni e, in particolare, la dottrina (minoritaria) ha sostenuto che in effetti l’obbligo dell’aggiornamento biennale della formazione dei preposti già sarebbe in vigore. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo che francamente non regge; infatti, come chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 16 febbraio 2022, n.1, nelle more dell’emanazione del nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto delle norme sulla formazione, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere agli obblighi formativi nei confronti dei preposti (e dei dirigenti) secondo la previgente normativa di cui al già richiamato Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011. Peraltro, nello stesso interpello l’Ispettorato ha anche molto opportunamente sottolineato che, alla luce dell’interpretazione sistematica del riformato articolo 7 del Dlgs 81/2008 “«... Ne consegue che i nuovi obblighi..., ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del Dlgs 758/1994». Malgrado tali chiarimenti, da più parti sono stati però segnalati ancora indirizzi che continuano a essere di segno opposto e, a tal proposito, la Cciaa di Modena ha presentato alla Commissione del ministero del Lavoro apposita istanza, ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 81/2008, chiedendo «… qualche informazione sull’aggiornamento del corso da preposti. Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L. 215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l’accordo stato regione del 2011?». E la Commissione ministeriale, quindi, confermando l’orientamento già espresso nell’interpello 24 ottobre 2024, n.6, conforme a quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con questo nuovo del 3 dicembre 2024, n.7, ha nuovamente ribadito che «... sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Pertanto, bisognerà attendere l’entrata in vigore dell’atteso nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto della disciplina secondaria sulla formazione, di cui all’articolo 37, comma 2 del Dlgs 81/2008, affinché sia applicabile il regime introdotto con il Dl 146/2021.


Fonte: SOLE24ORE