Il diritto di precedenza complica le assunzioni agevolate
- 4 Dicembre 2024
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Con la sentenza 19348/2024 la Corte di cassazione si è pronunciata sul diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore del lavoratore assunto a termine per più di sei mesi, riconoscendogli la possibilità di esercitare tale diritto in qualsiasi momento, anche in costanza di rapporto, fino a sei mesi dopo la cessazione del lavoro. In particolare, con la sentenza in commento la suprema Corte rammenta che la norma che regola il diritto di precedenza – nel caso di specie l’articolo 5 comma 4 quater del Dlgs 368/2001, ma sostanzialmente identica a quella attualmente vigente prevista dall’articolo 24 del Dlgs 81/2015 - prevede soltanto un termine ad quem (entro sei mesi dalla cessazione del rapporto), non preclusivo dell’esercizio del diritto di precedenza in costanza di rapporto, non stabilendo invece alcun dies a quo. La disposizione prevede, inoltre, un requisito soggettivo per il suo esercizio: l’aver prestato la propria attività lavorativa presso la stessa azienda in forza di uno o più contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi e un requisito procedurale consistente nella manifestazione da parte del lavoratore a tempo determinato della volontà di esercitare il suddetto diritto. Posto dunque che il diritto di precedenza può essere esercitato anche in costanza di rapporto ne consegue che, qualora la nuova assunzione a tempo indeterminato per cui il lavoratore ha esercitato il diritto di precedenza dovesse avvenire mentre il rapporto a termine del lavoratore è ancora in corso, sarebbe più opportuno procedere con una trasformazione piuttosto che con una nuova assunzione. L’eventuale esercizio del diritto di precedenza già in costanza di rapporto a termine – che si ricorda si estingue entro un anno dalla cessazione del contratto - dovrà esser tenuto in considerazione dal datore di lavoro soprattutto se intende effettuare un’assunzione avvalendosi di una delle molteplici agevolazioni previste dalla normativa vigente. Infatti per poter utilizzare le agevolazioni connesse alle assunzioni di personale dipendente è necessario rispettare quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 e in particolare, per quanto qui di interesse, il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi da cui discende il diritto di precedenza. Non solo. Gli incentivi alle assunzioni spettano a condizione che vengano rispettati i principi fissati dall’articolo 31, Dlgs 150/2015 tra cui quello sancito dalla lettera b) a mente del quale l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Pertanto, qualora il datore di lavoro volesse effettuare un’assunzione fruendo di un’agevolazione, dovrà sincerarsi che non siano stati “azionati” diritti di precedenza non solo da parte dei lavoratori già cessati, ma anche dai lavoratori a termine ancora in forza, pena la revoca delle agevolazioni. Infine, è bene precisare che le regole sul diritto di precedenza variano a seconda delle caratteristiche del lavoratore. Infatti, oltre al diritto di precedenza “ordinario” di cui sopra, la lavoratrice in congedo di maternità vanta un diritto di precedenza non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per quelle a tempo determinato per le mansioni già espletate (il periodo del congedo concorre a far maturare l’anzianità di sei mesi), mentre il lavoratore stagionale ha un diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore per le medesime attività stagionali. In quest’ultimo caso il diritto di precedenza dovrà essere esercitato entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Va da sé che quanto asserito dalla Suprema corte circa la possibilità di esercitare il diritto di precedenza in costanza di rapporto di lavoro vale anche per la lavoratrice in congedo di maternità e per il lavoratore stagionale con le medesime conseguenze in caso di assunzioni agevolate.
Fonte: SOLE24ORE