Diritto di nomina della Rsa
- 3 Dicembre 2024
- Pubblicazioni
Il Tribunale di Modena (ordinanza del 14 ottobre 2024, ) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma (articolo 19, lettera b, della legge 300/1970) che disciplina il diritto delle organizzazioni sindacali di nominare una rappresentanza sindacale aziendale (Rsa). La norma statutaria attribuisce il diritto di costituire la Rsa unicamente alle organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto un contratto collettivo applicato in azienda, cui si è aggiunta, per un successivo intervento della Consulta (sentenza 231/2013), l’ipotesi in cui le organizzazioni sindacali abbiano partecipato alle trattative senza sottoscrivere l’accordo collettivo. Secondo il giudice la norma crea un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra le organizzazioni sindacali, perché impedisce la costituzione della Rsa alle sigle che, seppur prive dei requisiti fissati dall’articolo 19, presentino nei fatti una significativa capacità rappresentativa dei lavoratori (ad esempio, in ragione dell’elevato numero degli iscritti o delle azioni di lotta sindacale). Ne è esempio la controversia sottoposta al Tribunale di Modena, in cui risultava acquisito che la sigla promotrice del ricorso giudiziale vantava oltre il 20% delle iscrizioni sindacali tra i lavoratori dell’unità produttiva, un’adesione agli scioperi indetti intorno al 45% (superiore a tutte le altre organizzazioni) e aveva raccolto la firma di più della metà dei lavoratori perché fosse indetta l’elezione della Rsu. A fronte di questi dati, l’esclusione del sindacato dalla costituzione della propria Rsa costituisce, per il giudice modenese, lesione dei principi di libertà e pluralismo sindacale di cui agli articoli 3 e 39 della Costituzione in quanto «situazioni sostanzialmente analoghe vengono trattate in modo diverso». Hanno, infatti, un analogo peso sindacale sia le sigle che hanno firmato il contratto collettivo, sia quelle che, pur non avendolo firmato, hanno un consistente numero di adesioni nell’unità produttiva. Il Tribunale di Modena afferma che il criterio selettivo dettato dalla norma statutaria è «anacronistico», perché esclude irragionevolmente dalla nomina della Rsa le organizzazioni sindacali che hanno conquistato sul campo una rappresentatività «significativa» o «maggioritaria» nell’unità produttiva. In un sistema caratterizzato dalla frammentazione della contrattazione e dalla proliferazione di nuovi soggetti sindacali, il criterio selettivo disegnato dall’articolo 19 risulta ingiustificato in quanto impedisce la costituzione della Rsa alle associazioni sindacali che hanno conquistato un rilevante consenso tra i lavoratori dell’unità produttiva. In definitiva, il parametro formale dell’articolo 19 non valorizza l’effettiva forza sindacale maturata dalle organizzazioni dei lavoratori attraverso una concreta azione sindacale in azienda, compromettendo la naturale funzione di rappresentanza dei propri iscritti, che costituisce espressione massima della libertà sindacale scolpita nell’articolo 39 della Costituzione. In forza di queste ragioni, il Tribunale di Modena ha investito la Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19 nella parte in cui esclude dalla possibilità di costituire Rsa le associazioni che, pur non avendo firmati i contratti collettivi applicati in azienda o partecipato alle trattative, a seguito di una concreta e genuina azione sindacale siano risultate «maggiormente o significativamente rappresentative».