Licenziamento dell’apprendista non idoneo
- 2 Dicembre 2024
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Con la sentenza n. 30657 del 29 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di contratti di apprendistato professionalizzante, dichiarando legittimo il licenziamento di un apprendista divenuto inidoneo alla mansione per la quale era stato assunto, senza obbligo per il datore di lavoro di ricercare mansioni alternative (il cosiddetto repêchage). Il caso riguardava un apprendista Capo Treno/Capo Servizi, dichiarato non idoneo a svolgere la mansione. In appello, i giudici avevano ritenuto che il lavoratore potesse essere ricollocato in mansioni d’ufficio, condannando l’azienda al pagamento di sei mensilità. Tuttavia, il datore di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che:
L’apprendistato è finalizzato alla formazione per una specifica mansione.L’impossibilità di svolgere tale mansione comporta la cessazione della causa contrattuale e configura un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Non sussiste alcun obbligo di ricollocare il lavoratore in mansioni estranee al percorso formativo previsto dal contratto di apprendistato.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro, affermando che:
Il contratto di apprendistato ha una causa specifica: l’erogazione e la ricezione di formazione su una mansione determinata. Se il lavoratore è inidoneo a ricevere tale formazione, viene meno l’oggetto del contratto. Limitazione del potere organizzativo del datore: in un contratto di apprendistato, il datore non può assegnare all’apprendista mansioni diverse da quelle previste contrattualmente. Esclusione dell’obbligo di repêchage: a differenza dei contratti di lavoro ordinari, il datore di lavoro non è tenuto a ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Il licenziamento per inidoneità fisica o psichica dell’apprendista risulta legittimo senza obbligo di ricollocamento. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, sottolineando la novità del principio affermato. Questa sentenza rappresenta un precedente significativo, chiarendo i confini del contratto di apprendistato professionalizzante e confermando la centralità della finalità formativa. Datore e lavoratore devono tener conto che l’idoneità alla mansione è essenziale per la prosecuzione del rapporto.