Borsa di studio non imponibile
- 29 Novembre 2024
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Esenti le borse di studio per meriti scolastici assegnate a figli di dipendenti, anche in assenza di documentazione atta a comprovare l’utilizzo di tali importi. Questa, in sintesi, la risposta a interpello 231/2024 con la quale l’agenzia delle Entrate si è espressa su una fattispecie ricorrente nell’ambito di benefit riconducibili al welfare aziendale. Nel dettaglio, l’azienda istante ha rappresentato di voler promuovere l’erogazione di borse di studio destinate a figli di dipendenti particolarmente meritevoli per i risultati raggiunti nei percorsi scolastici e universitari; ciò, tuttavia, a condizione che gli studenti risultino essere fiscalmente a carico del richiedente e che non abbiano accesso ad analoghe erogazioni da parte di enti pubblici o privati, anche tramite altri familiari. Il quesito è quindi volto a verificare l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir, in assenza di documentazione attestante l’impiego delle borse di studio assegnate. Secondo la citata lettera, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». Il dubbio, in particolare, deriva da un passaggio della circolare 238/2000 nella quale l’agenzia delle Entrate riteneva applicabile tale esclusione «qualora il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte». Nella risposta l’amministrazione finanziaria richiama i chiarimenti contenuti nella circolare 28/2016 e ricorda che nella lettera f-bis rientrano «le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico». Nel caso in esame l’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione prevista dalla lettera f-bis, rilevando come le borse di studio, finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza in ambito scolastico e universitario, non necessitano di documentazione atta a comprovare l’utilizzo di tali erogazioni. Il riferimento alla necessità della raccolta documentale dei giustificativi di spesa da parte del datore di lavoro contenuto nella circolare 28/2016, infatti, deve intendersi limitato a comprovare la fruizione «dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali».
Fonte: SOLE24ORE