Mancata notifica via PEC

Mancata notifica via PEC

  • 29 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
L'avvento della Posta Elettronica Certificata (PEC) ha indubbiamente rivoluzionato il mondo delle comunicazioni, offrendo un canale sicuro e tracciabile per lo scambio di documenti con valore legale. La sua introduzione ha portato notevoli vantaggi in termini di velocità ed efficienza, semplificando le procedure di notifica degli atti processuali e di tutta una serie di atti amministrativi emessi dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, il suo utilizzo ha anche evidenziato alcune criticità, in particolare sulla validità delle notifiche in caso di mancata consegna. Tra le questioni più discusse spicca quella della “casella piena” del destinatario, al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale. La notifica a mezzo PEC: da strumento facoltativo a modalità "principe"
La facoltà di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite PEC è stata introdotta per gli avvocati dalla  legge n. 53 del 1994, come alternativa alla tradizionale notifica a mezzo del servizio postale. Inizialmente concepita come una modalità facoltativa, la notifica a mezzo PEC ha gradualmente assunto un ruolo sempre più centrale nel processo civile telematico, fino a diventare, in molti casi, obbligatoria. In ambito pubblico, il  
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) disciplina le modalità di notifica degli atti amministrativi tramite strumenti digitali, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi. Al riguardo, l'art. 6, comma 1-quater stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, (in sostanza la generalità delle pubbliche amministrazioni) notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'art. 3-bis i propri atti, compresi:
- verbali sanzionatori;
- atti impositivi di accertamento e di riscossione;
- ingiunzioni di cui all' art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Questa disposizione si applica fatte salve specifiche disposizioni in ambito tributario.
È sempre il CAD a istituire diversi indici pubblici per la registrazione dei domicili digitali:
- INI-PEC (Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle imprese e dei professionisti): istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, raccoglie i domicili digitali di imprese e professionisti;
- IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi): contiene i domicili digitali delle PA e dei gestori di pubblici servizi;
- INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese): entrato in vigore nel 2023, raccoglie i domicili digitali eletti su base volontaria.
Le criticità della notifica PEC: la "casella piena"
Il perfezionamento della notifica a mezzo PEC è disciplinato dall' art. 3-bis, comma 3, della  Legge n. 53/1994, il quale stabilisce che la notifica si perfeziona, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (RdA) e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). La RdAC, dunque, rappresenta l'elemento cruciale per attestare che l'atto è stato effettivamente consegnato al destinatario e che questi è in grado di prenderne conoscenza.
Tuttavia, l'esperienza pratica ha evidenziato come la mancata consegna della PEC per "casella piena" del destinatario generasse incertezze e contrasti interpretativi.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la notifica si riteneva perfezionata anche in assenza di RdAC, in quanto la saturazione della casella PEC era considerata un evento imputabile al destinatario, tenuto a gestire correttamente il proprio spazio di archiviazione.
Un diverso orientamento, invece, sosteneva che la mancata consegna per "casella piena" impedisse il perfezionamento della notifica, in quanto non garantiva l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. In tali casi, si riteneva necessario che il notificante procedesse a una nuova notifica con modalità ordinarie, al fine di evitare decadenze e preclusioni. Diversi sono i casi che hanno affrontato la problematica, contribuendo a delineare l'orientamento giurisprudenziale culminato nella pronuncia del 2024:
- Cass. Sez. V, Ord. n. 19397/2018: in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo deve riattivare il processo notificatorio con tempestività, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria.
- Cass. Sez. VI, Sent. n. 29851/2019: il mancato perfezionamento della notifica per fatto imputabile al destinatario impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali, e non mediante deposito dell'atto in cancelleria [19, 30].
- Cass. Sez. VI, Ord. n. 3164/2020: sancito il perfezionamento della notifica nonostante la "casella piena" del destinatario, considerando tale evento imputabile a quest'ultimo.
- Cass. Sez. III, Sent n. 40758/2021: la mancata consegna del messaggio PEC per "casella piena" non comporta il perfezionamento della notifica, ma richiede un'ulteriore iniziativa del notificante.
Infine, con ordinanza interlocutoria del 21 novembre 2023, n. 32287, la Terza Sezione civile rimette la questione al Primo Presidente, chiedendo di stabilire se la notifica a mezzo PEC, disciplinata dalla legge n. 53 del 1994 e modificata dal 
D.Lgs. n. 149 del 2022, possa considerarsi perfezionata in caso di mancata consegna per "casella piena".
La sentenza del 5 novembre 2024: il principio di diritto
La sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, ha posto fine una volta per tutte ai contrasti interpretativi. Pur riferendosi ad un caso di notifica tra privati, può considerarsi ragionevolmente applicabile anche agli atti notificati dalla Pubblica Amministrazione, essendo analoghe le modalità tecniche di produzione delle ricevute di accettazione e consegna. Facendo valere un'interpretazione letterale dell' 
art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, viene fatto valere il seguente principio di diritto:
"La notificazione a mezzo PEC […] non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (“RdAC”). Le Sezioni Unite motivano la loro decisione evidenziando che il perfezionamento della notifica PEC richiede un quid pluris rispetto al mero invio del messaggio. L'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario è fondamentale per garantire il suo diritto di difesa.
Tuttavia, viene anche sottolineato che la "casella piena "non può essere utilizzata come espediente per eludere la notifica: Il destinatario ha l'onere di gestire la propria casella PEC in modo diligente, evitando la saturazione e garantendo la ricezione dei messaggi. Ciò comporta un principio di salvaguardia del procedimento di notifica: in caso di mancata consegna per "casella piena", il notificante, per evitare decadenze, dovrà procedere a nuova notifica attraverso le forme ordinarie, previste dagli  artt. 137 e ss. c.p.c.. Tuttavia, potrà beneficiare della data della ricevuta di accettazione come prova dell'avvio tempestivo del processo di notifica.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere di diligenza nella gestione della casella PEC da parte del destinatario non può ricadere sul notificante. La RdA, in questo contesto, assume quindi un'importanza fondamentale come "ancora temporale" in situazioni in cui la notifica PEC non si perfeziona, tutelando il mittente e consentendogli di dimostrare la propria buona fede e la tempestività dell'azione intrapresa.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL