Il Fondo nuove competenze (FNC), è stato istituito con il DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, per sostenere l'economia e il mercato del lavoro dopo le restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19. Il FNC, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, supporta le imprese ai fini del loro adeguamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale, e che necessitano di formare nuove competenze per i propri lavoratori. Gli interventi del Fondo nuove competenze hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle condizioni del mercato di lavoro in continua mutazione. L'intervento del FNC rappresenta operazione di importanza strategica e la sua dotazione ammonta a complessivi 730 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-27” cofinanziato dal FSE+. Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Tali accordi devono essere sottoscritti dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ai sensi degli accordi interconfederali vigenti e, se mancano le rappresentanze interne, devono essere sottoscritti da quelle territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A livello aziendale, gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro possono essere sottoscritti da Rappresentanze Aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che risultino destinatarie della maggioranza di deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quelli di sottoscrizione. Per le aziende che aderiscono ai Fondi paritetici gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio Fondo. Gli accordi, stipulati in conformità all'art. 88, c, 1, DL 34/2020, devono contenere i seguenti punti:
- progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo;
- eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (art. 2, lett, f) e g) del Decreto in esame);
- altri elementi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le risorse di cui è dotato il FNC sono inizialmente ripartite tra le seguenti categoria di intervento, salvo rimodulazione con specifico Decreto direttoriale:
- Sistemi formativi 25%;
- Filiere formative 25%;
- Singoli datori di lavoro 50%.
I Sistemi formativi o gruppi di imprese sono caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento (Big Player). Il progetto deve coinvolgere almeno un Big Player come capofila del Sistema formativo e la classificazione come grande impresa si effettua ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024. Si ricorda che tale Direttiva, tenuto conto dell'inflazione cresciuta negli ultimi anni, ha riformulato i criteri per la definizione dimensionale delle imprese, distinguendole tra microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, sulla base del valore dello Stato Patrimoniale, dei ricavi netti e del numero medio di dipendenti, le cui soglie si riferiscono non solo alle singole imprese ma anche a quelle associate o collegate. Il contributo massimo previsto per tale categoria ammonta a 12 milioni di euro. Le Filiere formative sono sistemi di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo, in questi casi, deve coinvolgere datori di lavoro non classificati come grande impresa secondo i criteri della Direttiva precedentemente citata. In tale ambito, il contributo massimo riconoscibile per ogni raggruppamento di Filiera formativa ammonta a 8 milioni di euro. Non è necessario che le imprese si aggreghino in raggruppamenti temporanei, associazione di scopo, partenariato o altre forme contrattuali. Per quanto riguarda i singoli datori di lavoro, il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è stabilito in 2 milioni di euro per datore di lavoro. I datori di lavoro che intendono accedere al FNC possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra le linee di intervento citate. Per l'approvazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali richiede prima alle Regioni e Province autonome la manifestazione di un parere sul progetto formativo. Decorsi 10 giorni dalla data della richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. Per la presentazione dell'istanza di contributo, i datori di lavoro sono tenuti a identificare, nell'intesa con le parti sindacali, il fabbisogno di interventi di ampliamento delle competenze dei lavoratori nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto nei seguenti ambiti:
a) sistemi tecnologici e digitali;
b) introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
c) sostenibilità e impatto ambientale;
d) economia circolare;
e) transizione ecologica;
f) efficientamento energetico.
L'aggiornamento delle competenze è associato a un progetto formativo i cui obiettivi di apprendimento devono essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 Decreto 175/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (disciplina dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze per le qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro) sia in fase di progettazione che in fase di attestazione finale. Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore. Le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze sono 20 per ciascun lavoratore. L'intervento del FNC a copertura del costo orario dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi avviene secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria (retribuzione teorica mensile comunicata all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1720 ore), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, è finanziata in misura pari al 60% del totale (80% per interventi Sistemi formativi o Filiere formative);
- gli oneri previdenziali e assistenziali sono rimborsati per intero, compresa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi;
Il Decreto introduce la possibilità di ottenere i contributi del Fondo anche per persone non ancora assunte, in modo da instaurare un rapporto con nuovi candidati durante la formazione per poi trasformarli in lavoratori dell'azienda. In particolare, la quota di retribuzione oraria netta viene finanziata al 100% nel caso di interventi destinati a disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del Decreto e prima dell'avvio della formazione. La quota di retribuzione rimborsabile è pari al 100% anche nel caso di assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello); in tal caso, le ore di formazione finanziate non possono coincidere con le ore della formazione interna prevista per l'apprendistato. In presenza di accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro che prevedano la partecipazione al progetto formativo anche di disoccupati preselezionati dell'azienda, e qualora almeno il 70% di essi sia assunto con contratto di apprendistato oppure a tempo indeterminato, entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceve un contributo di 800 euro per ogni disoccupato assunto. Tale contributo viene erogato in incremento della quota di retribuzione finanziata dal FNC sugli altri lavoratori dell'azienda nel limite massimo del 100% del costo dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. Qualora gli accordi di rimodulazione dell'orario prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura (i codici Ateco saranno indicati nell'Avviso pubblico di successiva emanazione), è riconosciuto un bonus di 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato e, in questo caso, la durata minima della formazione è di 20 ore per soggetto. Il saldo degli oneri finanziabili avviene previa verifica INPS con modalità che saranno indicate dettagliatamente nell'Avviso pubblico. La formazione potrà iniziare solo successivamente all'ammissione ai contributi previsti dal FNC. L'attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte da tale Fondo. I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente tale Fondo, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione. Nel caso di datori di lavoro che aderiscano a un Fondo Paritetico Interprofessionale successivamente al 10 ottobre 2024 devono indicarlo, a pena di esclusione, in fase di presentazione dell'istanza di richiesta contributo. Per il mantenimento dell'ammissibilità al contributo, l'adesione al Fondo Paritetico deve essere mantenuta fino al termine delle attività di formazione. Il Decreto Ministeriale precisa che le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti:
- il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data del 10 ottobre 2024 o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell'istanza;
- il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del FNC;
- il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero del Lavoro di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento formativo.
Il Ministero attua tutte le procedure utili al tempestivo avvio delle attività, provvedendo all'acquisizione delle adesioni da parte dei Fondi Paritetici Interprofessionali e alla pubblicazione dell'Avviso rivolto ai datori di lavoro in cui siano definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL