Decreto Flussi: le novità approvate con la conversione in Legge

Decreto Flussi: le novità approvate con la conversione in Legge

  • 28 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
Votata la fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione del DL 145/2024 (Decreto Flussi), con il quale il Governo ha varato disposizioni urgenti in ambito migratorio. L'ingresso di persone provenienti da Stati extra-UE è da sempre oggetto di discussione e richiede valutazioni trasversali di tipo politico, sociologico ed economico sull'impatto che gli ingressi possono avere nel nostro Paese. L'ingresso di soggetti extra-comunitari in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti - i cosiddetti “Decreti-Flussi” - che periodicamente sono emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione. La legge di conversione appena approvata ci consente di analizzare le principali novità del 2025 riguardanti le regole applicabili ai lavoratori stranieri e le tutele improntate al fine di porre fine ai fenomeni di abuso e caporalato. Si tratta di un tema fondamentale per imprese e professionisti, stante l'apparato sanzionatorio particolarmente severo implementato progressivamente negli ultimi anni. Semplificate le procedure di nulla osta. Partendo dalle disposizioni contenute nel testo normativo, deve essere evidenziato l'obiettivo del Governo di semplificare le procedure per richiedere il nulla osta al lavoro da parte degli stranieri che vogliano accedere al nostro Paese, prevedendo in particolare:

- la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l'esclusione delle domande non procedibili;

- soppressione del limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale (art 24 D.Lgs. 286/98 TUI), nonché per i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Unione Europea (art 9-bis TUI);

- al fine di prevenire o far fronte ad alcune condotte di datori di lavoro che, dopo l'inoltro della richiesta del nulla osta, si disinteressano del prosieguo del relativo procedimento amministrativo. Si introduce, quindi, in capo al datore di lavoro l'obbligo di confermare l'interesse ad assumere il lavoratore prima che venga rilasciato il visto. In particolare, il datore di lavoro, dovrà confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.

- l'irricevibilità della domanda presentata da datori di lavoro che, nei precedenti tre anni, per causa ad essi imputabile, non abbiano provveduto alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o nei cui confronti, al momento della presentazione risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo;

- riduzione dei termini per la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio: il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, è tenuto a verificare presso il Centro per l'Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego: con il nuovo decreto sono stati ridotti da 15 a 8 i giorni di attesa necessari per una risposta. Decorso tale termine, il datore può procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro. Permesso di soggiorno per vittime dello sfruttamento del lavoro. Inoltre, si introduce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In attesa del rilascio il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono:

- l'accertamento di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale;

- collaborazione del lavoratore straniero all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL