Contestazione disciplinare assente vs generica

Contestazione disciplinare assente vs generica

  • 25 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
Con ordinanza n. 28927 dell’11 novembre 2024 la Cassazione ha ricordato che in tema di licenziamento disciplinare il radicale difetto di contestazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Secondo la Corte si determina, in questo caso, di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito. La preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante si pone, infatti, quale presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso.  Tale conclusione non può che portare a ritenere applicabile il medesimo principio anche in caso di applicazione della normativa di cui al d.lgs 23/2015 (c.d. Jobs Act). Sempre secondo la Cassazione (Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020; v. Cass. n. 16896 del 2016) la tutela meramente indennitaria compresa tra sei e dodici mensilità deve ritersi applicabile nell’ipotesi di contestazione disciplinare generica, priva cioè di una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore.