Durata minima del rapporto di lavoro e risarcimento danni
- 25 Novembre 2024
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Con sentenza n. 3337 del 26 settembre 2027, il Tribunale di Milano ha stabilito che la clausola di durata minima del rapporto di lavoro a favore dell'azienda è nulla se non ha un corrispettivo a favore del lavoratore. Un lavoratore veniva assunto alle dipendenze di un'azienda con una clausola di durata minima garantita del rapporto di lavoro pari a 12 mesi, clausola che obbligava il dipendente, in caso di recesso anticipato, al risarcimento del danno pari a 3 mensilità a titolo di penale e parziale corrispettivo per l’insegnamento e la formazione impartiti. Il lavoratore, dopo qualche mese, presentava le dimissioni in anticipo rispetto alla scadenza prevista e il datore di lavoro gli tratteneva tre mensilità a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale, su ricorso del lavoratore, ha ritenuto la clausola della durata minima garantita a favore del datore di lavoro nulla perché il lavoratore può liberamente pattuire la durata minima del rapporto di lavoro nell'interesse del datore di lavoro purché sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo proporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore e non deve essere simbolico. La clausola è stata ritenuta nulla perché nella sua formulazione vi era l'assenza di corrispettività, trattandosi di sacrifici imposti al solo lavoratore, il solo tenuto al risarcimento del danno in caso di recesso anticipato.