Bonus Natale, 100 euro in tredicesima senza peso fiscale

Bonus Natale, 100 euro in tredicesima senza peso fiscale

  • 25 Novembre 2024
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Sono in arrivo le tredicesime e con esse il cosiddetto bonus Natale. Infatti con il decreto legge 113/2024 l’esecutivo ha previsto l’erogazione ai lavoratori dipendenti di una indennità una tantum contestualmente alla mensilità aggiuntiva. Inizialmente, con un decreto legislativo approvato in via preliminare a fine aprile, era stato previsto di erogare il bonus a gennaio 2025 (bonus Befana), ma poi si è deciso di anticiparlo al prossimo mese di dicembre. Inoltre, a inizio novembre si è intervenuti ulteriormente con il decreto legge 167/2024 (ora confluito in un emendamento del Governo al decreto fiscale all’esame della commissione Bilancio del Senato) che ha ampliato, rispetto al Dl 113, la platea dei beneficiari portandola da poco più di un milione a circa 4,6 milioni. L’erogazione dell’una tantum, che avviene tramite i datori di lavoro, però richiede a quest’ultimi particolare attenzione nella gestione della procedura, che si va a sommare agli adempimenti ordinari. La cifra che, in base alle risorse disponibili, si è deciso di riconoscere è pari a 100 euro. Il bonus verrà inserito nella busta paga che contiene la mensilità aggiuntiva prevista per il Natale e andrà a incrementare il netto del cedolino, essendo una cifra per cui il legislatore ha previsto la piena esenzione sia dai contributi che dalle imposte. Ovviamente, trattandosi di un’una tantum, è fine a stessa e non produce effetti a valere su nessun altro istituto economico spettante al lavoratore. Aver optato per la totale esenzione dell’indennità rende la misura più concreta; in caso contrario, l’assoggettamento alle ritenute contributive e fiscali avrebbe assottigliato il bonus rendendolo meno efficace. L’accesso al beneficio è garantito per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che pubblico. La condizione è che essi siano titolari di reddito di lavoro dipendente nel 2024. Sono beneficiate tutte le tipologie contrattuali e quindi potranno ricevere il bonus anche gli assunti a tempo determinato e coloro che intrattengono un rapporto a tempo parziale. Va tenuto presente che la legge, nell’identificare i destinatari, fa riferimento solo a chi percepisce un reddito derivante da rapporti che hanno per oggetto la prestazione di lavoro, a prescindere dalla qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente; in parole più semplici, solo i lavoratori subordinati con esclusione di coloro che ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Conseguentemente, per esempio, i collaboratori restano a bocca asciutta. Invece per i lavoratori domestici la fruizione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi. La legge individua il sostituto di imposta quale soggetto erogatore a fronte di richiesta del lavoratore tramite apposita domanda/dichiarazione. Nella prassi, il datore di lavoro (direttamente o tramite un professionista consulente) avvalendosi della procedura software utilizzata per la redazione del Lul, procede a stampare e consegnare ai dipendenti il modello con cui dichiarare il possesso dei requisiti richiesti. Ciò in quanto l’erogazione dell’indennità soggiace ad alcune condizioni tassative, vale a dire:

- il reddito del 2024 (corrisposto sino al 12 gennaio del 2025: criterio di cassa allargato) non deve superare i 28.000 euro. Nel calcolo si includono i redditi assoggettati a cedolare secca (per esempio gli affitti), quelli assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; vi rientrano anche le mance percepite da chi lavora nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, rileva anche la quota esente riconosciuta in caso di “rientro dei cervelli dall’estero”;
- il percettore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. È considerato fiscalmente a carico il figlio che ha redditi non superiori a 2.840,51 euro/anno elevati a 4.000 euro nel caso lo stesso sia di età non superiore a 24 anni. Il lavoratore dipendente può avere anche un solo figlio (fiscalmente a carico, anche al 50%), che ha meno di 21 anni; non rileva l’eventualità che per lo stesso non siano più riconosciute le detrazioni fiscali. Si noti che inizialmente era richiesta anche la presenza del coniuge fiscalmente a carico, successivamente eliminata;
- altra condizione è la capienza di imposta. Questo significa che il reddito percepito dall’interessato deve produrre un’imposta lorda superiore alla detrazione per reddito di lavoro dipendente; condizione verificabile solo dopo l’erogazione di tutti gli stipendi dell’anno.

Le modifiche apportate con il Dl 167/2024 hanno introdotto un divieto di cumulo dell’indennità, all’interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione. Per effetto di tale variazione, il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità. È fatto obbligo al richiedente di dichiararlo nell’autocertificazione. Per conviventi di fatto (articolo 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016) si intendono due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia. La conseguenza delle previsioni normative attuali è che in caso di conviventi non dichiarati, il bonus può essere erogato 2 volte allo stesso nucleo familiare. L’importo di 100 euro netti deve essere riparametrato in base alla durata del rapporto di lavoro nel 2024. I giorni per i quali spetta il bonus sono gli stessi che danno diritto alla retribuzione. Se il dipendente intrattiene più rapporti di lavoro, i giorni che si riferiscono a periodi che si sovrappongono, vanno conteggiati una sola volta. In pratica, lo stesso criterio seguito per il riconoscimento delle detrazioni di lavoro dipendente. In presenza di rapporti a tempo parziale, l’ammontare dell’aiuto non va in alcun modo riproporzionato in funzione del ridotto orario di lavoro. I lavoratori che vogliono ricevere il bonus devono presentare una richiesta/dichiarazione al sostituto di imposta. Si tratta di un’autocertificazione di responsabilità (sostitutiva dell’atto di notorietà) in cui viene dichiarato il possesso dei requisiti che determinano l’ottenimento dell’indennità. Nel modello si deve indicare il codice fiscale del coniuge/dell’unito civilmente/del convivente di fatto e dei figli. Nel settore pubblico, “NoiPa” gestore delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, ha messo a disposizione degli aventi diritto un servizio informatico di inoltro delle domande, fissando il termine di presentazione alle ore 12 del 22 novembre. Fanno eccezione i dipendenti di aziende sanitarie o ospedaliere che devono presentare al proprio datore di lavoro l’apposita dichiarazione entro il 27 novembre, secondo le indicazioni fornite da ciascuna azienda sanitaria. Nel settore privato non esiste una scadenza, che dovrà essere funzionalmente individuata da ogni azienda, in relazione ai tempi di preparazione delle tredicesime. Dopo aver ricevuto la richiesta/dichiarazione del lavoratore, il sostituto d’imposta procede al pagamento del bonus «unitamente alla tredicesima». Per i lavoratori che non ricevono la gratifica di Natale (si pensi all’edilizia e a quei dipendenti per i quali trova applicazione il patto di conglobamento), a parere di chi scrive, nel rispetto delle condizioni previste, appare giusto erogare l’indennità nel cedolino di dicembre anche in assenza della gratifica natalizia. Se il dipendente nel corso dell’anno è stato titolare di altri rapporti di lavoro, deve presentare la richiesta, con le certificazioni uniche provvisorie, all’ultimo datore di lavoro. In presenza di rapporti plurimi concomitanti, il lavoratore sceglie chi deve pagare, indicando nella domanda i redditi e i giorni riferiti agli altri rapporti. È fatto obbligo al sostituto di conservare la documentazione ricevuta. Il sostituto di imposta recupera l’importo del bonus erogato nel modello F24 utilizzando il codice tributo 1703 (settore privato) e 174E per il settore pubblico da usare nel modello F24 EP. In sede di conguaglio fiscale, dopo aver erogato tutti i compensi per l’anno 2024, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il permanere delle condizioni e procedere al recupero di quanto erogato, se accerta il loro venir meno. Non è escluso, dunque, che un beneficiario veda transitare il bonus nella busta paga contenente la gratifica natalizia e pochi giorni dopo assista al suo recupero nello stipendio di dicembre contenente il conguaglio fiscale di fine anno. Se la situazione di non spettanza del bonus emerge dopo la scadenza dei termini per l’effettuazione del conguaglio fiscale, spetta al lavoratore restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi.

Fonte: SOLE24ORE