Fruibile l’esonero per chi assume percettori di Adi/Sfl
- 25 Novembre 2024
- Pubblicazioni
A distanza di poco meno di un anno dalla diffusione della circolare 111/2023, l’Inps pubblica il messaggio 3888/2024 con cui illustra alle aziende come richiedere e successivamente recuperare l’incentivo legato alle assunzioni di soggetti beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e dell’assegno di inclusione (Adi). Si tratta di un’agevolazione introdotta dal Dl 48/2023 a cui possono accedere i datori di lavoro privati che inseriscono in azienda i percettori di entrambe le tipologie di intervento (Adi e Sfl). Il contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato (pieno o parziale) ovvero a termine o anche in apprendistato di qualsiasi tipologia. Per le assunzioni a tempo indeterminato è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali carico dell’azienda – esclusi i premi Inail - in misura pari al 100%, entro un tetto massimo di 8.000 euro annui, da rapportare al mese, per un periodo di 12 mesi. Se, invece, l’assunzione è a termine (full o part time), l’incentivo si riduce al 50%, nel limite massimo di 4.000 euro annui, riparametrabili a mese, nell’arco di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Sono agevolate anche le stabilizzazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato; in tal caso, la durata complessiva della facilitazione, in cumulo, non potrà superare i 24 mesi. Per fruire dell’aiuto il datore di lavoro deve possedere il Durc, rispettare i Ccnl e non aver violato alcune disposizioni in materia di sicurezza e lavoro. Sono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro non in regola con l’obbligo di assunzione dei lavoratori diversamente abili, previsto dall’articolo 3 della legge 68/1999, a meno che non si tratti dell’assunzione di un percettore dell’assegno di inclusione iscritto nelle liste della medesima legge. L’esonero è ammesso ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis” ed è compatibile e cumulabile con le agevolazioni connesse alle assunzioni di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica di cui alla legge 68/1999. Al fine di permettere agli interessati la fruizione del beneficio, l’Inps rilascia un modulo online (denominato “Esonero SFL-ADI”) reperibile nel portale delle agevolazioni del sito Internet. Al ricevimento della richiesta l’istituto esegue una serie di controlli, tra cui l’effettiva percezione della prestazione Sfl o Adi alla data di assunzione e la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero; inoltre, l’Inps consulta anche il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che il datore di lavoro possa avere titolo al riconoscimento dell’agevolazione richiesta e che lo stesso possegga sufficiente capienza di aiuti “de minimis”. In caso di esito positivo delle verifiche, l’ente previdenziale informa l’azienda indicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione. Particolare attenzione dovranno prestare i datori di lavoro in caso di contratto part time: se, infatti, durante il rapporto, si verifica una variazione in aumento dell’orario di lavoro, l’ammontare dell’esonero non muta in conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie; se, invece, l’orario si riduce, il datore dovrà riproporzionare l’importo dell’incentivo comunicatogli dall’istituto. Per il recupero dell’agevolazione, si utilizza il consolidato sistema del conguaglio contributivo. A tal fine, il messaggio 3888/2024 contiene dettagliate istruzioni sia per l’indicazione dei lavoratori nel flusso uniemens sia per le modalità di recupero degli arretrati da gennaio 2024 e sino al corrente mese di novembre. Importante segnalare che il conguaglio degli arretrati può essere effettuato solamente nei flussi uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024 e di gennaio e febbraio 2025. Da ultimo, va rilevato che, nel documento, sono illustrate anche le regole per il riconoscimento del contributo previsto per l’attività di mediazione in capo all’agenzia/ente che ha promosso l’assunzione del lavoratore.
Fonte: SOLE24ORE