La domanda/dichiarazione che il lavoratore dipendente presenta al proprio datore di lavoro per ottenere il bonus di Natale da 100 euro deve contenere il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli. Lo prevede il Dl 167/24 diffuso in questi giorni con cui, tra l’altro, sono state apportate delle modifiche alle modalità di corresponsione del bonus previste dal Dl 113/24 (legge 143/2024). Nella prima bozza di decreto correttivo, l’obbligo di indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli era scomparso e nella relazione illustrativa del provvedimento (ufficiosa) si leggeva: «altresì, con una modifica del comma 4, al fine dell’erogazione dell’indennità, si semplifica il contenuto della richiesta del lavoratore beneficiario». Nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 267 del 14 novembre scorso i codici fiscali del coniuge e dei figli sono ricomparsi ed è stato aggiunto anche il convivente. Nella nuova relazione ufficiale si legge: «altresì, con una modifica del comma 4, si allinea il contenuto della richiesta del lavoratore alla platea dei beneficiari, come rimodulata». Evidentemente qualcosa ha indotto l’estensore dell’emendamento a cambiare idea all’ultimo momento. Comunque, allo stato attuale delle cose, le condizioni che devono essere rispettate per avere l’indennità sono:
- possedere un reddito non superiore a 28mila euro;
- avere un figlio fiscalmente a carico;
- il reddito deve produrre un’imposta superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente riconosciuta (cosiddetta capienza di imposta).
Resta l’obbligo per il lavoratore di richiedere il bonus presentando una domanda/dichiarazione su cui, come già accennato, il richiedente deve indicare il codice fiscale del coniuge, se sposato; del convivente, se unito civilmente ovvero se la convivenza è stata dichiarata all’anagrafe e risulta dalla stato di famiglia; in ogni caso va inserito quello del figlio fiscalmente a carico. Nella nuova formulazione, dunque, tra le condizioni, non risulta più quella del coniuge fiscalmente a carico: basta un figlio. Compare, tuttavia, una limitazione; vale a dire che il lavoratore, pur in presenza dei requisiti, perde il diritto al bonus se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia beneficiario della stessa indennità. Per identificare chi è il convivente, nel senso voluto dalla norma, la relazione al provvedimento afferma che si intendono i conviventi di fatto (ex articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016). Si tratta di due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia. Si consideri l’esempio di due lavoratori dipendenti che convivono, ma non hanno denunciato il loro rapporto all’anagrafe. Entrambi hanno un figlio fiscalmente a carico e un reddito inferiore a 28mila euro. La condizione della capienza di imposta è soddisfatta per ambedue i lavoratori. I due soggetti risultano beneficiari del bonus di Natale. Si ritiene, salvo diverso avviso dell’agenzia delle Entrate, che trattandosi di una coppia di fatto, nessuno perda il beneficio e che nella domanda/dichiarazione, gli stessi non debbano indicare il codice fiscale della persona con cui convivono.
Fonte: SOLE24ORE