Lavoratore sanzionato per uno sfogo telefonico
- 25 Novembre 2024
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Un lavoratore nel corso di un colloquio telefonico intercorso con l’impiegata dell’azienda datrice di lavoro avente ad oggetto le modalità di pagamento della tredicesima mensilità, pronunciava le seguenti parole: “siete un’azienda di merda”. Per questo motivo la Società chiede la condanna dal lavoratore al pagamento della sanzione pecuniaria civile prevista dall’art. 4, 1° comma, lett. A) del D. Lgs. n. 7/2016, nonché al #risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla stessa per una somma totale pari a euro 1.000,00. Il Tribunale di Padova con la sentenza n. 779/2024 ha accolto la domanda della Società, ricordando che:
ai sensi dell’art. 4, 1° comma, lett. a) , del D. Lgs. n. 7/2016 prevede che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila […] chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
ai sensi l’art. 3 del medesimo Decreto stabilisce inoltre che “i fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”. Nel caso deciso - tenuto conto delle circostanze del caso ed in particolare del fatto che l’offesa rivolta dal lavoratore alla società si è consumata in un’unica occasione e che tale offesa è stata pronunciata alla presenza (telefonica) di una sola persona, la quale era oltretutto legata alla società datrice di lavoro da un rapporto di fiducia - la sanzione civile è stata quantificate in euro 800,00 e il danno non patrimoniale subito in euro 200,00.