Contratto a termine “illegittimo” e  l’indennità risarcitoria

Contratto a termine “illegittimo” e l’indennità risarcitoria

  • 25 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
Approda in GU la legge di conversione del decreto-legge 131/2024 (legge 166/2024), recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Sotto il profilo lavoristico si segnalano le disposizioni che modificano la disciplina in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo (articolo 11 e 12 del decreto). La nuova disciplina fa seguito alla procedura di infrazione 2014/4231 avviata dalla Commissione Ue, seguita da successive lettere di costituzione in mora fino al deferimento, ai primi di ottobre, alla Corte di giustizia Ue. Secondo la Commissione la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (nella procedura si citavano diverse categorie di lavoratori del settore pubblico, quali insegnanti, operatori sanitari, lavoratori forestali ec.). L’articolo 11 è pertanto intervenuto sull’articolo 28 del decreto legislativo 81/2015, con specifico riferimento al settore privato, consentendo al lavoratore l’onere di provare un risarcimento maggiore della indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità prevista dalla norma a seguito della dichiarazione di illegittimità del rapporto a termine. Quindi una sorta di ampliamento di quella indennità risarcitoria “forfetizzata” e onnicomprensiva che già opera nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di tale termine e dispone la conversione del rapporto di lavoro. È stata inoltre abrogata la disposizione (comma 3) che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento nel caso i contratti collettivi avessero previsto l’assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine entro specifiche graduatorie. L’articolo 12 del decreto interviene, invece, nel settore specifico del pubblico impiego, laddove la possibilità di porre in essere contratti a termine si presenta come del tutto temporanea ed eccezionale (articolo 36 del TU pubblico impiego) e la diversa tutela rispetto al settore privato nei casi di utilizzo abusivo di tale forma contrattuale è pacificamente ammessa (ad es. Corte costitizionale 89/2003). In base all’articolo 12 del decreto, che modifica l’articolo del TU su pubblico impiego, il dipendente pubblico ha diritto a ottenere un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto e fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di provare il maggior danno subito. La norma incide altresì sostanzialmente sulla responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno contravvenuto le condizioni che consentono, eccezionalmente, l’assunzione del personale con contratti flessibili. Tali assunzioni, infatti, sono contemplate nei PIAO predisposti dagli organi apicali politici, atti di programmazione ai quali i dirigenti hanno l’obbligo di adeguarsi senza che possano configurarsi profili di responsabilità a loro carico. Da segnalare, infine, il venir meno della norma che, precedentemente, sanciva la impossibilità di convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni a seguito di violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori.

Fonte: SOLE24ORE