Lavoratore morto per l'amianto

Lavoratore morto per l'amianto

  • 25 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale (art. 1294 del codice civile) fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere. In tal senso la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 29157 del 12 novembre 2024, statuisce che per la morte per esposizione all'amianto del dipendente dell'appaltatore risponde anche il committente. Sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni, patrimoniali e non, da risarcire.