Patto di non concorrenza e mancata violazione
- 21 Novembre 2024
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Con ordinanza del 27 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità della clausola di un patto di non concorrenza post contrattuale che prevedeva come il compenso dovesse essere erogato alla fine di ogni trimetre, partendo dal trimestre successivo alla data di cessazione, sempre che il lavoratore avesse prodotto adeguata documentazione utile alla verifica del rispetto del patto. Secondo la Corte, come condizione indispensabile per percepire il corrispettivo, il lavoratore doveva presentare quindi, 15 giorni prima del pagamento (quindi 15 giorni prima della scadenza di ogni trimetre) una documentazione che consentisse di verificare il rispetto del patto di non concorrenza; la mancata presentazione della documentazione avrebbe comportato il mancato indennizzo per ciascun periodo di tre mesi; e così andando avanti fino alla scadenza dei due anni. Pertanto la previsione doveva essere interpretata nel senso che la mancata presentazione della documentazione comportava la decadenza dal diritto a ricevere l'indennizzo.