Più esteso il congedo parentale indennizzato all’80 per cento
- 21 Novembre 2024
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L’articolo 34 del disegno di legge di Bilancio 2025 amplia ulteriormente il numero di mesi di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, portandolo a tre. La disposizione riguarda i congedi fruiti solo dai lavoratori dipendenti che, entro i 12 anni di vita del figlio nato o adottato, ne hanno diritto per un massimo di dieci mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce almeno tre mesi. Di questi periodi di assenza dal lavoro, in passato parte erano indennizzati in via ordinaria al 30% della retribuzione e in parte non indennizzati. Con la legge 197/2022 (Bilancio 2023) è iniziata l’opera di incremento dell’indennizzo (un mese è stato portato all’80%), poi proseguita con la legge di Bilancio 2024. In tutti i casi l’aumento scatta solo se i mesi sono fruiti entro il sesto anno di vita o di ingresso in famiglia e per i tre mesi spettanti a ciascun genitore ed è destinato in alternativa a uno dei due. Nel quadro attuale già piuttosto articolato, la tecnica legislativa adottata con il Ddl Bilancio 2025 risulta poco chiara e gli effetti non immediatamente percebili, anche perché quello che rileva ai fini della possibilità di fruire delle condizioni migliorative introdotte negli ultimi due anni è la data di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità dei genitori. Tuttavia, anche alla luce delle istruzioni fornite dall’Inps con la circolare 57/2024 in occasione della più recente modifica normativa, gli effetti del nuovo quadro regolamentare sono i seguenti:
- chi ha concluso il congedo obbligatorio di maternità o paternità entro il 2022 ha solo un indennizzo al 30%;
- chi ha concluso il congedo obbligatorio nel 2023, ha un mese indennizzato all’80%;
- chi conclude il congedo obbligatorio entro il 2024, ha due mesi indennizzati all’80% - per costoro la novità è che il secondo mese sarà indennizzato all’80% anche se fruito dopo il 2024, mentre con le norme attuali, l’indennizzo sarebbe sceso al 60% dall’anno prossimo;
- chi concluderà il congedo obbligatorio dal 2025 in poi, avrà tre mesi indennizzati all’80 per cento.
Nei mesi successivi a quelli indennizzati all’80%, la tutela economica scende al 30% fino al nono mese per poi azzerarsi (ma è sempre del 30% se si inizia a fruire del congedo dal settimo anno). Si mantiene al 30% nel decimo e nell’eventuale undicesimo mese solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte al trattamento minimo della pensione Inps. Poiché queste regole si applicano solo ai lavoratori dipendenti, qualora nella coppia di genitori uno sia lavoratore autonomo, libero professionista o non lavoratore, occorre fare particolare attenzione alle modalità di fruizione che sono state in parte esemplificate dall’Inps già quest’anno nella circolare 57.
Fonte: SOLE24ORE