False informazioni all’ispettorato del lavoro

False informazioni all’ispettorato del lavoro

  • 21 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
ll Direttore di un punto vendita veniva condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961 (Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione) avendo fornito all’Ispettorato del lavoro notizie ed informazioni scientemente errate ed incomplete sullo svolgimento dell'attività all'interno dell’esercizio commerciale. L’imputato ricorre in Cassazione che, con sentenza del 29 ottobre 2024 n. 39659, ha rilevato come il reato contestato consiste nel fatto di colui il quale, legalmente richiesto dall'Ispettorato del lavoro, di fornire notizie sulle materie indicate nel medesimo articolo, non le fornisca o le dia scientemente errate od incomplete. La norma incriminatrice sanziona l'inosservanza di obblighi di informazione strumentali a consentire alla competente autorità amministrativa di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite dalla legge. Nel caso deciso i Giudici hanno rilevato che non sia sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, un atteggiamento di negligenza, seppur grave, nel recupero delle notizie da fornire all'organo ispettivo richiedente, non avendo assunto il Direttore informazioni tramite l'ufficio personale dell'azienda, annullando la sentenza di condanna e rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio.