Comunicazioni di contestazione e licenziamento
- 21 Novembre 2024
- Pubblicazioni
La Cassazione, con ordinanza 28171 del 31.10.2024, ha ritenuto regolarmente intimato in forma scritta in licenziamento avendo il datore di lavoro depositato in giudizio la busta raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente su cui si legge la data di spedizione, la dicitura "avvisato", nonchè il timbro "non richiesto entro il termine". I giudici non hanno dato rilievo al fatto che sulla busta raccomandata fosse stata posta anche la dicitura "sconosciuto". La Cassazione ha ritenuto valida l'intimazione del licenziamento inviato all'indirizzo comunicato all'azienda dell'assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informare il datore di lavoro. Va ricordato, infatti, che il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'eventuale successiva variazione di residenza o di domicilio rispetto a quelli fornita al momento dell'assunzione, rispondendo cioʻ, oltre che ad una specifica obbligazione traente fonte nel contratto collettivo, ad un principio di buona fede nel rapporto di lavoro. Il medesimo principio vale anche con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo originario del lavoratore, se questo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza.