Diminuzione del fatturato e licenziamento
- 21 Novembre 2024
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La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 84, del 3 ottobre 2024 ha stabilito la legittimità del licenziamento motivato dalla diminuzione del fatturato intimato da una farmacista nei confronti di un’impiegata. Nel corso degli anni, dal 2018 al 2021, la farmacia aveva subito un obiettivo calo di fatturato (da €1.707.331,00 nell’anno 2017 ad € 1.425.925,00 nell’anno 2021). Il Tribunale di Brescia prima e la Corte di Appello poi hanno ritenuto legittimo il licenziamento perché il giustificato motivo oggettivo può essere integrato anche dall’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda, purché si tratti di assetti non pretestuosi e strumentali, in quanto diretti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, restando comunque insindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la relativa scelta imprenditoriale e senza che la necessaria verifica dell’effettività di tale scelta comporti un’indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità di costi connessi al sistema organizzativo modificato dall’imprenditore. Per la Corte d'Appello "In sostanza, una volta accertata l’effettività della riorganizzazione e dell’esubero, non si può indagare la scelta operata dal datore di muoversi nel senso della riduzione del personale con conseguente soppressione dei relativi posti di lavoro, piuttosto che in direzioni diverse, atteso che una simile indagine esula dal sindacato del giudice, il quale non si può spingere ad accertare se la ristrutturazione o la riorganizzazione aziendale sia derivata da validi ed apprezzabili motivi economico-finanziari", trattandosi di scelte imprenditoriali insindacabili.