RLS: il Ministero chiarisce i criteri di designazione

RLS: il Ministero chiarisce i criteri di designazione

  • 21 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha sollecitato il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro per un duplice chiarimento:

- se, ai fini della nomina del RLS (art. 47 D.Lgs. 81/2008), le singole articolazioni territoriali aziendali debbano essere considerate autonomamente o come unica entità e, nello specifico, quale debba essere il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 (uno per ciascuna articolazione territoriale) o 3 (nel caso di aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori);
- se, in un'azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il RLS debba essere un lavoratore appartenente alla RSU o debba essere da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima.

La Commissione ha in primo luogo chiarito come la norma (art. 47 D.Lgs 81/2008) preveda che in tutte le aziende/unità produttive venga nominato il RLS. Per unità produttive si intendono stabilimenti o strutture, dotate di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, volte alla produzione di beni o all'erogazione di servizi. In particolare, nelle aziende o unità con più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di tali rappresentanze, dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Il numero di RLS è fissato (art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2008) in:

- 1 rappresentante nelle aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende/unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Come già evidenziato in un precedente Interpello (Risp. Interpello Min. Lav. 6 ottobre 2014 n. 20) il RLS deve essere eletto fra i lavoratori che non appartengono alle RSA solo nel caso in cui non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda. La Commissione precisa che nelle aziende/unità produttive con più di 15 lavoratori, la scelta per l'elezione del RLS è rimessa alla contrattazione collettiva. Il numero, le modalità di designazione o elezione del RSL nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni sono fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, un numero minimo di rappresentanti a seconda del numero dei lavoratori impiegati. Dunque, nelle aziende/unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero, in assenza di tali rappresentanze, dai lavoratori dell'azienda al loro interno.   Risp. Interpello Min. Lav.  24 ottobre 2024 n. 5

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL