L’estensione analogica delle previsioni dei Ccnl
- 21 Novembre 2024
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Legittima l’estensione analogica delle previsioni della contrattazione collettiva e la sussunzione dei fatti contestati in previsioni contrattuali generiche ed elastiche. Così la Corte di cassazione con l’ordinanza 27698/2024 del 25 ottobre. Il caso trae origine dal licenziamento di un componente della Rsu che, durante l’emergenza pandemica, accedeva ai locali aziendali al di fuori dell’orario di lavoro senza Dpi e creando un assembramento assieme ad altri due colleghi. La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava l’illegittimità del licenziamento, condannando la società alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella di reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità. Il collegio milanese non condivideva la valutazione di gravità effettuata dal Tribunale, evidenziando che l’accesso avveniva nel corso delle manifestazioni di protesta organizzate proprio dalla sigla nelle cui liste il lavoratore era stato eletto Rsu: tale circostanza, a detta della Corte, non privava la condotta di antigiuridicità, ma ne ridimensionava grandemente la gravità, sia dal punto di vista dell’elemento oggettivo della condotta, sia dal punto di vista dell’elemento soggettivo del suo autore. Sotto diverso profilo, non erano stati dimostrati in giudizio l’assembramento e il mancato utilizzo dei Dpi. Di conseguenza, le condotte contestate, come accertate e contestualizzate, potevano ricondursi alla stregua di quelle del lavoratore che arrechi pregiudizio all’igiene o alla sicurezza dell’azienda, per cui il Ccnl applicato al rapporto di lavoro prevedeva una sanzione conservativa, con conseguente applicazione della tutela prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. La società ricorreva in cassazione, contestando in particolare l’estensione in via analogica delle previsioni della contrattazione collettiva e la scelta della Corte di aderire all’orientamento di legittimità per cui l’articolo 18, comma 4 trova applicazione anche nel caso in cui la condotta contestata è sussumibile in una previsione contrattuale espressa attraverso clausole generiche ed elastiche. La Cassazione, in via di premessa, ricorda che la contrattazione collettiva vincola il dipendente solo in senso favorevole, per cui non può ritenersi legittimo il licenziamento irrogato a fronte di una condotta punita dalla contrattazione collettiva con sanzioni conservative, come confermato dalla riforma Fornero, che ha modificato l’articolo 18 prevedendo la tutela reintegratoria (cosiddetta attenuata) proprio per questo tipo di ipotesi. La Suprema corte, inoltre, conferma e ribadisce l’orientamento di legittimità – inaugurato da Cassazione 11665/2022, a precisazione di quanto in precedenza affermato da Cassazione 12365/2019 – per cui «il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa», senza che tale operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità, atteso che l’utilizzo di norme elastiche o previsioni di chiusura è connesso all’impossibilità pratica di tipizzare tutte le condotte disciplinarmente rilevanti. Infine, la Cassazione ricorda che nelle ipotesi in cui il Ccnl prevede le sanzioni conservative «esemplificativamente», quindi senza elencazioni tassative, il giudice ben può effettuare una valutazione in concreto per ritenere che la condotta tenuta dal lavoratore sia riconducibile, per contiguo disvalore disciplinare, alla fattispecie aperta che prevede le infrazioni punibili con sanzione conservativa. In tal caso, infatti, non si tratta di estendere la sanzione conservativa a ipotesi non previste, ma di prendere atto che le parti sociali hanno inteso descrivere le fattispecie suscettibili di sanzione conservativa mediante un elenco di fattispecie che ha una valenza meramente esplicativa (Cassazione 13063/2022).