Responsabilità solidale e appalti atipici
- 21 Novembre 2024
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Nella grande distribuzione organizzata (GDO) sono diffusi contratti commerciali che prevedono che alcuni reparti del supermercato (es. pescherie, edicole) vengano gestiti in concessione da operatori specializzati. La merce acquistata viene pagata dai clienti alle casse del supermercato mentre la gestione del reparto è concessa a fronte del pagamento al supermercato di un canone annuo e di una percentuale sulle vendite. Con sentenza del 16 ottobre 2024, n. 2668 la Cassazione ha accolto il ricorso di alcune operatrici addette ad un reparto pescheria gestito attraverso questo schema contrattuale sia conto la società datrice di lavoro (poi fallita) che il supermercato concedente, affinché fosse accertato che quest’ultimo era responsabile in via solidale per i crediti retributivi e contributivi ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003. La Cassazione ha accolto il ricorso affermando il seguente principio: “In ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell’impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest’ultima, va verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l’interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verta in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente”. Secondo la Corte, l’art. 29 risponde alla ratio di evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale: un simile meccanismo di decentramento comporta la responsabilità solidale del committente. La verifica della sussistenza di un’operazione di decentramento produttivo, comporta la prova della sussistenza di situazioni di dipendenza economica e dell’esistenza di squilibri nei diritti e obblighi nella relazione contrattuale.