Infortunio sul lavoro ed in itinere, i paletti della Cassazione

Infortunio sul lavoro ed in itinere, i paletti della Cassazione

  • 21 Novembre 2024
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La Corte di Cassazione conferma la necessità di distinguere tra infortunio in itinere e infortunio sul lavoro ai fini dell’indennizzo.  Nel caso oggetto dell’ordinanza 28429 del 5 novembre 2024 il lavoratore, ricorrente, aveva raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed ivi era a disposizione del datore di lavoro, il quale lo aveva poi inviato presso un cantiere. Durante il tragitto dalla sede aziendale al cantiere era avvenuto l’infortunio. La Cassazione, con l’ordinanza in commento, chiarisce che lo spostamento verso il cantiere era uno spostamento all’interno dell’orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano state richieste dal datore di lavoro. Per la giurisprudenza costante di Cassazione «Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa» (tra le altre Cass. 17511/2010). Il giudice di legittimità, continua l’ordinanza, deve accertare se, in tale contesto, e non invece nel contesto di un infortunio in itinere, sia stata posta in essere o meno, da parte del lavoratore, una condotta abnorme idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La sentenza della Corte d’appello aveva rigettato la domanda del lavoratore nei confronti dell’Inail, volta a far accertare l’evento occorsogli come infortunio “in itinere” non riconoscendone la natura indennizzabile. Avrebbe invece dovuto, in conformità del principio della qualificazione ex officio della fattispecie a prescindere da quella operata negli atti di causa, qualificare l’evento infortunistico come un infortunio sul lavoro, essendo avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa (cd. tempo di viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro. Pertanto rinvia la sentenza alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Fonte: SOLE24ORE