Buono carburante anche ad personam

Buono carburante anche ad personam

  • 15 Luglio 2022
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Il buono carburante da 200 euro, introdotto dal decreto legge 21/2022, è interamente deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo) sia se distribuito sulla base di accordi sindacali che come liberalità. Inoltre, non concorre a formare il reddito di lavoro anche se erogato ad personam, stante la ratio della norma volta a indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti. Queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare 27 del 14 luglio 2022 pubblicata dall’agenzia delle Entrate relativa al bonus, una tantum, erogabile dai datori di lavoro privati, compresi i professionisti ai loro dipendenti. Infatti, proprio per quanto riguarda i soggetti erogatori, la circolare conferma che nella locuzione «datori di lavoro privati» sono inclusi i lavoratori autonomi e i soggetti che non svolgono un’attività commerciale, sempre che abbiano dipendenti, nonché gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001. Oggetto del beneficio non solo soltanto i buoni benzina in senso stretto (benzina, gasolio, Gpl, metano), ma vi rientrano quelli per la ricarica di veicoli elettrici «anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli». Altra conferma, è che il plafond di 200 euro si aggiunge a quello di 258,23, e che è opportuno che le erogazioni debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta, in quanto soggette a soglie diverse, il cui superamento comporta la tassazione completa del relativo importo. Infine è possibile erogarli fino al 12 gennaio 2023 in base al principio di cassa allargata; ma gli stessi possono essere utilizzati dai beneficiari anche successivamente.