Il decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, da una parte, delinea parametri più precisi per l’individuazione nel bando del contratto collettivo di lavoro applicabile, e dall’altro, introduce una presunzione di equivalenza se gli operatori ne applicano uno differente. Il testo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre, interviene sull’articolo 11 del Dlgs 36/2023 introducendo l’allegato “I.01” il quale conferma che il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro da indicare nel bando si determina previa valutazione della stretta connessione, anche prevalente, dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto. Tale valutazione deve essere svolta sulla base di due criteri:
1) l’attività da eseguire nell’appalto, identificando il rispettivo codice Ateco, eventualmente anche in raffronto con il codice Cpv (codice degli appalti) indicato nel bando. L’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro è individuato in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’archivio nazionale del Cnel;
2) la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie.
Le stazioni appaltanti indicano nel bando il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal ministero del Lavoro nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro. Se non sono disponibili le tabelle, e in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto, occorre riferirsi al contratto di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sulla base dei seguenti parametri:
a) il numero complessivo dei lavoratori associati;
b) il numero complessivo delle imprese associate;
c) la diffusione territoriale;
d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.
Può essere altresì valorizzata, ai fini di tale verifica, la presenza dei rappresentanti delle associazioni firmatarie nel consiglio del Cnel. Il profilo più innovativo del decreto correttivo è la presunzione di equivalenza prevista dall’articolo 3 dell’allegato. Infatti, nel caso in cui gli operatori applichino un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando, esso si considera equivalente se sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa. Tale presunzione, che sembrerebbe non ammettere prova contraria, costituisce una notevole semplificazione rispetto alle numerose incertezze applicative con cui la prassi è oggi costretta a confrontarsi e che spesso comportano la necessità di presentare una dichiarazione di equivalenza che ora diventerebbe residuale. Tale dichiarazione, infatti, si renderebbe necessaria nei soli casi in cui non sia applicabile la presunzione e, in tali ipotesi, ai fini della valutazione di equivalenza si considerano le tutele economiche e normative tra i contratti collettivi in relazione alle seguenti voci:
quanto alle tutele economiche, le componenti fisse della retribuzione globale annua (retribuzione tabellare, contingenza, ecc.);
quanto a quelle normative, la durata del periodo di prova, di preavviso e di comporto, la sanità e previdenza integrative, la disciplina sul lavoro supplementare e i limiti massimi dello straordinario, eccetera.
Si tratta dei medesimi parametri richiamati dall’Anac nelle note illustrative al bando tipo 1/2023, già individuati dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 2/2020. In questo caso, la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara e quando gli scostamenti rispetto agli altri parametri sono marginali.
Fonte: SOLE24ORE