Licenziamento, prelievo di merce aziendale
- 14 Novembre 2024
- Pubblicazioni
Con ordinanza n. 27510 del 23 ottobre 2024 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un addetto al magazzino che – senza autorizzazione – ha prelevato farmaci per uso personale. Secondo la contestazione disciplinare, il lavoratore, “insieme ad altri e con la complicità del vettore”, prelevava prodotti farmaceutici non commissionati da clienti, per utilità personale”. Nel corso del giudizio il lavoratore non contestava i fatti insistendo, invece, sulla esistenza di una prassi aziendale che tollerava a tali condotte. Vinto il primo grado di giudizio da parte del lavoratore la corte d’appello riformava la sentenza dando ragione all’azienda, sentenza quest’ultima confermata dalla Cassazione. Il datore di lavoro, si difendeva affermando che l’azienda aveva effettivamente preso conoscenza della dedotta prassi aziendale prima dei fatti contestati e aveva comunicato ai lavoratori coinvolti, tra cui il lavoratore poi licenziamento, che la prassi non era più tollerata e per il futuro sarebbero stati presi provvedimenti disciplinari. Dopo questa comunicazione per 76 volte il dipendente prelevava beni aziendali per uso personale e tale comportamento, essendo avvenuto dopo che la “prassi” doveva ritenersi venuta meno, è stato ritenuto idoneo a legittimare il licenziamento. La sentenza pone l’attenzione sulla rilevanza di eventuali prassi che tollerano comportamenti dei lavoratori astrattamente leciti: tale tolleranza, se sussistente al momento dei fatti contestati e provata dal lavoratore, può impedire l’adozione di contestazioni disciplinari.