Appalto di servizi: requisiti di legittimità

Appalto di servizi: requisiti di legittimità

  • 14 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
Un gruppo di lavoratori adisce il Tribunale di Napoli per chiedere che l’esternalizzazione del servizio cui erano addetti celava in realtà un’interposizione illecita di manodopera.
Il giudice ritiene che si sia verificata un’ipotesi di esternalizzazione di una parte dell’attività. Per quanto riguarda l’organizzazione del personale, infatti, la sentenza ha ritenuto che i lavoratori erano coordinati da un dipendente della ditta appaltatrice ed è stato escluso sia l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente sia l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente.  Quanto alla richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro nel contratto di appalto stipulato non si fa, sottolinea la sentenza, alcun riferimento ai tempi di lavoro imposti ai lavoratori. Per quanto riguarda la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività dall’istruttoria è emerso che le stesse, al contrario, erano nella titolarità dell’appaltatrice. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2239/2024 ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che, affinché si perfezioni un appalto legittimo è, dunque, necessaria la presenza simultanea di tre requisiti: 

✔️l’organizzazione dei mezzi che costituiscono il complesso aziendale;
✔️ il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
✔️la gestione a proprio rischio dell’attività di impresa. 

La mancanza di uno di questi requisiti rende il contratto di appalto illegittimo. Inoltre, per aversi appalto lecito i lavoratori dell’appaltatore non devono sostituire in alcun modo i dipendenti del committente: essi devono essere riconoscibili come lavoratori dell’appaltatore e non devono confondersi con i lavoratori del committente.  Di conseguenza non può ritenersi sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare in concreto se le disposizioni assegnate siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.