Contrattazione collettiva: recesso unilaterale del datore
- 14 Novembre 2024
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha affermato che un singolo datore di lavoro non può recedere in modo unilaterale dal contratto collettivo, in quanto tale prerogativa è riservata alle sole parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali. I giudici precisano che il recesso unilaterale non può avvenire neanche se fondato sull'eccessiva onerosità del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1467 cc, a seguito di un periodo di difficoltà economica del datore di lavoro. Al contrario, i contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori possono essere oggetto di disdetta unilaterale.