Elemento perequativo CCNL Metalmeccanici e onere della prova
- 12 Novembre 2024
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Con la sentenza n. 3430/2024, il Tribunale di Bari, ha rigettato il ricorso di un lavoratore che richiedeva il pagamento dell'elemento perequativo previsto dal CCNL Metalmeccanici. Il Giudice pugliese ha rilevato come dalla norma contrattuale può ricavarsi come due siano sostanzialmente le condizioni perché sorga il diritto in capo a un lavoratore del settore metalmeccanico a detto elemento perequativo:
1) in azienda deve mancare una contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione;
2) la percezione da parte del dipendente nel corso dell'anno precedente di un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione).
La sussistenza di questi presupposti deve essere provata, sulla base del principio di cui all’art. 2697, comma 1, c.c. dal lavoratore. Nel caso di specie l’insussistenza del secondo presupposto è stata specificamente contestata dalla Società, la quale, anzi, ha rilevato di aver corrisposto l’indennità ISLO nel corso del rapporto. La corresponsione di tale posta, non prevista dal contratto collettivo applicato, risultava dai medesimi cedolini in atti e sottoposta a contribuzione. Non provata è stata, invece, l’affermazione del lavoratore secondo cui tale indennità avrebbe coperto il pagamento di lavoro straordinario.