Ticket mensa anche durante le ferie
- 11 Novembre 2024
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Con l’ordinanza 25840/2024, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulle voci da includere nella retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie, ma questa volta con un fugace riferimento al ticket mensa. Nello specifico, la Suprema corte ha confermato le pronunce di merito che avevano condannato il datore di lavoro, sulla scorta degli orientamenti comunitari in materia di retribuzione feriale, al pagamento in favore del lavoratore – tra l’altro – del ticket mensa. In motivazione, la Cassazione ripercorre l’orientamento della Corte di giustizia Ue secondo cui la retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie deve assicurare un trattamento paragonabile a quello dei giorni lavorativi ordinari, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruirne. Sulla base di tale principio, la Suprema corte ha più volte affermato, in recenti decisioni, che la retribuzione feriale deve comprendere qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del dipendente, in modo da garantire condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando svolge l’attività lavorativa. Lascia dunque notevolmente perplessi il riferimento dell’ordinanza al ticket mensa, funzionalmente correlato all’esigenza di consumazione del pasto e riconosciuto laddove la prestazione lavorativa sia resa in un orario che ricomprenda il relativo arco temporale. In senso nettamente contrario all’inclusione del ticket mensa nella retribuzione feriale, va poi considerato che la fruizione della mensa (o il buono pasto sostitutivo) non hanno natura retributiva, in quanto non si pongono in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa e, quindi, non possono essere ritenuti un elemento della retribuzione. Si aggiunga che il ticket mensa non è certo correlato allo status professionale del lavoratore. Si tratta dunque di un elemento che, proprio sulla base degli orientamenti interpretativi della consolidata giurisprudenza, non avrebbe dovuto esser incluso nella retribuzione feriale. Sennonché la pronuncia – nel confermare la correttezza dell’operato dei giudici di merito, che avevano invece incluso il ticket mensa – non fornisce alcuna motivazione in proposito (neppure in via incidentale), né chiarisce sulla base di quali elementi abbia ritenuto di superare le numerose argomentazioni in senso nettamente contrario. Non esprimendo dunque alcun principio di diritto sulla questione del ticket mensa, l’ordinanza non potrà costituire un precedente in casi analoghi.
Fonte: SOLE24ORE