Anche i soci lavoratori hanno diritto al Tfr
- 11 Novembre 2024
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La disciplina che regolamenta l’attività dei soci lavoratori è sicuramente quella speciale contenuta nella legge 142/2001, ma non solo: per la Corte di cassazione (ordinanza 26071/2024) la normativa speciale non esclude l’applicabilità delle regole comuni previste dalle altre leggi che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. Chiaramente, come precisano i giudici, le norme generali sono applicate ai soci lavoratori di cooperativa solo in via subordinata rispetto alla disciplina speciale e purché compatibili con la posizione di socio lavoratore. Nel caso specifico, a essere in discussione era la possibilità di riconoscere in capo al socio lavoratore di cooperativa il diritto al trattamento di fine rapporto normato dall’articolo 2120 del Codice civile, questione che per la Corte di cassazione può essere risolta positivamente, non esistendo alcun motivo ostativo nella vigente legislazione. A onor del vero, prima che la legge 142/2001 venisse approvata si riteneva - secondo un orientamento che la Corte di cassazione nella recente pronuncia ha dichiarato di non condividere - che le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto non fossero operanti con riferimento ai soci lavoratori di cooperativa, salva la presenza di una specifica previsione pattizia o di una obbligazione assunta dalla società in maniera volontaria, anche con comportamenti concludenti (quali gli accantonamenti annuali e le comunicazioni all’istituto previdenziale). A seguito della riforma del 2001, però, il Tfr non può che considerarsi un diritto di tutti i lavoratori subordinati, anche dei soci lavoratori, a prescindere dalla disponibilità delle risorse economiche necessarie da parte della cooperativa. Tutti i precedenti giurisprudenziali di segno contrario risalgono a fatti antecedenti il 2001. Ma non solo: sul punto già diversi anni fa il ministero del Lavoro era stato chiaro nell’affermare che il trattamento di fine rapporto e tutti gli istituti normativi che la legge prevede per la generalità dei lavoratori si applicano anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (interpello 34/2008 del 19 agosto). In conclusione, quindi, per la Corte di cassazione non ci sono dubbi: non esiste alcuna incompatibilità tra la posizione del socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato e il diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile.
Fonte: SOLE24ORE