Sanzionabili i tirocini extracurriculari iniziati prima del 2022
- 12 Luglio 2022
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Lo svolgimento del tirocinio extracurriculare in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni dettate dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2022, integra la fattispecie dell'illecito di natura permanente. In quanto tale, il soggetto ospitante può essere punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma la possibilità del riconoscimento del rapporto subordinato a richiesta del tirocinante, anche se il tirocinio è proseguito o concluso dopo la data di entrata in vigore della legge di bilancio medesima, ossia dopo il 1° gennaio 2022. Sono queste le conclusioni cui perviene la direzione centrale giuridica dell'Ispettorato nazionale del lavoro con nota 1451/2022 dell'11 luglio, in risposta ad alcuni dubbi sollevati circa la disciplina applicabile ai tirocini collocati temporalmente a cavallo dell'entrata in vigore delle nuove norme. Le argomentazioni utilizzate dall'Ispettorato muovono da analoghe considerazioni già svolte (circolare 3/2019) circa la sussistenza dell'illecito di natura permanente nel reato di somministrazione fraudolenta. Si noti, tuttavia, che ai fini della corretta determinazione della sanzione restano fermi i principi inderogabili stabiliti dal Codice penale (nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto come reato dalla legge né per un fatto che, all'epoca in cui fu commesso, ancora non costituiva reato). Di conseguenza il reato può essere configurato solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 e le relative sanzioni si applicano per le sole giornate che decorrono da tale data. È opportuno in proposito ricordare che il reato di tirocinio fraudolento sussiste quando il rapporto di tirocinio si è svolto, in realtà, come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.