Stress lavorativo

Stress lavorativo

  • 11 Novembre 2024
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La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 30 luglio 2024 ha stabilito che è nullo il licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto se le assenze per malattia sono causate da comportamenti illeciti del datore di lavoro che hanno provocato stress o danni psicofisici al lavoratore. Secondo i giudici, anche in assenza di mobbing, il datore deve dimostrare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore e se le assenze per malattia sono legate a tali inadempienze, esse non possono essere considerate nel computo del periodo di comporto. Il caso riguarda un direttore vendite che veniva licenziato per superamento del periodo di comporto dopo una lunga assenza per malattia. Il lavoratore impugnava il licenziamento affermando che le assenze per malattia fossero ascrivibili a comportamenti antigiuridici posti in essere dalla datrice di lavoro. La Corte ha ricordato che, al di là della qualificazione delle fattispecie come mobbing o straining, il fatto commesso, anche isolatamente, va valutato alla stregua dell'art. 2087 Cod. civ. posto che la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta, possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento. Spetta, quindi, al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza: in particolare di essersi astenuto da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene. Nel caso deciso, le assenze sono state ritenute ascrivibili a manifestazioni somatiche legate al documentato stress emotivo lavoro correlato e dall'ingenerarsi del disturbo psichiatrico, ha ritenuto il licenziamento nullo.