Ritardo sul posto di lavoro e licenziamento
- 11 Novembre 2024
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Secondo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26770 del 15 ottobre 2024, arrivare con un ritardo di 40 minuti sul luogo di espletamento del servizio di vigilanza apre al licenziamento. Un lavoratore riceve un messaggio sms con la variazione dei turni e non lo legge attentamente la variazione, giungendo sul luogo di lavoro solo a seguito della chiamata della centrale operativa con un ritardo di circa 40 minuti sul luogo di espletamento del servizio di vigilanza fissa. Nonostante la vittoria in primo grado del lavoratore, la Corte d’Appello ha dichiarato legittimo il licenziamento, considerando la peculiarità del servizio di vigilanza e rilevando come la disattenzione del lavoratore nella lettura della comunicazione delle variazioni di turno integrava un inadempimento di significativa gravità, essendo rimasto l'istituto di credito committente privo del servizio di vigilanza. Nella decisione della Corte d’Appello hanno avuto valore determinante sia le numerose sanzioni disciplinari ricevute dal lavoratore (e confermate in sede arbitrale) - anche se precedenti i due anni (potendo essere rilevanti le stesse nel giudizio di proporzionalità della sanzione) - sia le precedenti sanzioni entro il biennio. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di Appello rilevando la sussistenza di una condotta del lavoratore inequivocabilmente negligente e la scarsa consapevolezza dei rischi correlati ai servizi di vigilanza da prestare in favore della committenza, il tutto aggravato dalla presenza di svariati precedenti disciplinari, tutti elementi tali da rendere l'episodio di gravità tale da potersi ritenere interrotto in modo irreparabile il nesso fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro. La sentenza evidenzia la necessità di contestare e sanzionare in modo adeguato comportamenti che potrebbero essere poi utili per un licenziamento per fatti che (da soli) potrebbero non esserlo; lato lavoratore la sentenza sottolinea l’interessa ed impugnare anche sanzioni lievi per evitare che vengano utilizzate come motivo di recidiva.