Patente a crediti, domanda delegabile a qualunque soggetto
- 11 Novembre 2024
- Pubblicazioni
Qualsiasi soggetto, munito di apposita delega scritta, può presentare la richiesta di patente a crediti per conto dell’impresa o del lavoratore autonomo tenuto all’obbligo. Lo puntualizza l’Ispettorato nazionale del lavoro in due delle Faq pubblicate sul proprio sito internet il 15 ottobre, dove è stato precisato che, ai fini della presentazione tramite il portale dell’Inl, è sufficiente che il soggetto delegato sia dotato di una delega scritta nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Con la delega, per la quale non è prescritta alcuna forma specifica, il soggetto potrà accedere al servizio informatico dell’Inl utilizzando la propria Spid o la carta di identità elettronica. Già nella circolare 4/2024 l’Ispettorato aveva precisato che i professionisti intermediari della legge 12/1979 sono «tra i soggetti abilitati alla presentazione», ma nelle ultime risposte l’Inl chiarisce in modo inequivocabile che qualsiasi soggetto munito di Spid/Cie e di delega può richiedere la patente per conto dell’obbligato. Probabilmente questa apertura dell’Ispettorato a «qualsiasi soggetto» è da spiegare in ragione delle difficoltà che spesso le imprese incontrano nell’effettuare adempimenti che richiedono l’utilizzo dello Spid aziendale che necessita comunque di essere agganciato all’identità digitale del legale rappresentante o di un suo incaricato. Per non avere vincoli e limitazioni è stato consentito a chiunque di presentare la richiesta affinchè l’impresa acceda al cantiere temporaneo o mobile munita della necessaria patente a crediti, che dal 1°novembre prossimo non potrà più essere sostituita dall’autocertificazione. Nelle ultime Faq l’Inl ribadisce l’obbligo del committente o del responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a crediti o dell’attestazione Soa di classifica non inferiore alla III (che esonera dall’obbligo della patente) da parte di tutti i soggetti che compongono la filiera dell’appalto e che accedono nel cantiere edile o di ingegneria civile, appaltatori e subappaltatori, per non incorrere nella sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro. In una Faq dedicata ai consorzi, l’Ispettorato risponde che solo quello “stabile” dotato di autonoma personalità giuridica deve dotarsi della patente o dell’attestazione Soa, mentre quello “ordinario” privo di personalità giuridica si avvale della patente o dell’attestazione Soa delle imprese consorziate. Con riferimento ai soggetti che effettuano mere forniture di materiali, l’Inl chiarisce che questi sono esclusi dall’obbligo della patente, anche se utilizzano attrezzature di lavoro per le operazioni di carico e scarico dei prodotti e materiali trasportati.