Lavorare con volantini sindacali attaccati al corpo
- 11 Novembre 2024
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Il lavoratore, che durante il turno di servizio tiene attaccato sul petto e sulla schiena un volantino sindacale in formato A3, realizza una forma di perturbamento al regolare svolgimento dell’attività aziendale e si rende responsabile di una condotta censurabile sul piano disciplinare. L’attività di proselitismo, nel cui ambito può ricadere la diffusione dei volantini nei luoghi di lavoro, non autorizza i dipendenti a utilizzare la modalità “uomo sandwich” per raccogliere l’attenzione dei colleghi su tematiche di interesse sindacale. Non esiste un divieto allo svolgimento dell’attività di proselitismo durante l’orario di lavoro, ma è altrettanto indiscutibile che essa non deve arrecare pregiudizio per il normale decorso della vita aziendale sotto ogni profilo organizzativo e produttivo. Il dipendente che si muove all’interno dell’impresa durante il turno con attaccati al corpo i volantini sindacali è costante fonte di distrazione per i colleghi e la reazione datoriale sfociata nel provvedimento disciplinare di sospensione (da lavoro e retribuzione) non costituisce un attacco ai diritti sindacali. Al contrario, è il dipendente che travalica i limiti posti dallo statuto dei lavoratori (articoli 25 e 26) al diritto di affiggere testi di interesse sindacale e di esercitare opera di proselitismo nei luoghi di lavoro. Su questi principi riposa la decisione della Cassazione (ordinanza 24595/2024) per cui «la particolare attività di volantinaggio costituita dall’uomo sandwich» travalica i limiti fissati dalle norme statutarie all’esercizio dell’opera di proselitismo a favore della propria organizzazione sindacale e non costituisce neppure una forma di volantinaggio legittima, in quanto queste attività non devono arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dell’attività aziendale. Il concetto espresso dalla Suprema corte può essere tradotto nel senso che l’uomo sandwich si pone come una sorta di bacheca ambulante, che si muove in virtù degli spostamenti del lavoratore. Quindi, non è più il singolo lavoratore che decide di accedere alla bacheca per informarsi sui comunicati sindacali, ma è l’uomo sandwich che impone la visione dei volantini sindacali ai colleghi. In questo modo, sono violati i limiti previsti dallo Statuto sul diritto a svolgere opera di proselitismo sui luoghi di lavoro, in quanto essa deve intervenire rispettando gli spazi di affissione messi a disposizione dal datore. Nel passaggio in cui la norma statutaria afferma che il proselitismo deve svilupparsi «senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale» si colloca il limite invalicabile per cui la diffusione dei volantini non deve essere fonte di distrazione per i lavoratori. Il lavoratore che gira per l’azienda con attaccati volantini sindacali in formato A3 sulla schiena e sul petto trascende questi limiti, perché impone la vista del materiale sindacale per tutto il turno di lavoro e finisce, quindi, per essere fonte di costante distrazione per i colleghi. La decisione offre interessanti spunti di osservazione considerando che i mezzi di comunicazione sull’attività sindacale sono anche (sempre più) digitali. Se il lavoratore veicolasse un volantino sindacale in formato digitale sulla chat di gruppo durante un video meeting, ad esempio nei giorni di smart working, possiamo concludere che risulta travalicato il limite del pregiudizio al regolare svolgimento dell’attività aziendale?
Fonte: SOLE24ORE