Lavoratori stranieri e lo Sportello Unico
- 11 Novembre 2024
- Pubblicazioni
Sulla Gazzetta Ufficiale 239/2024 è stato pubblicato il Dl 145 dell’11 ottobre 2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Il decreto legge è in vigore dall’11 ottobre 2024, anche se per l’applicazione di alcune disposizioni è prevista una data specifica. In merito al Testo unico immigrazione, l’intento del legislatore è quello di semplificare la procedura volta ad ottenere il nulla osta al lavoro. Più precisamente viene abrogato il comma 3 dell’articolo 5-bis sul contratto di soggiorno, secondo cui tale contratto doveva essere sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa. In sostanza non è più necessario recarsi personalmente presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Infatti, viene sostituito il testo del comma 6 dell’articolo 22 del Tu immigrazione, il quale adesso prevede che il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivano (sempre entro 8 giorni dall’ingresso in Italia) il contratto di soggiorno, con l’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica (il lavoratore può comunque firmare in forma autografa). L’apposizione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al Dpr 445/2000. Il contratto di soggiorno, sempre entro i predetti 8 giorni, deve essere trasmesso telematicamente dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti il rilascio del permesso di soggiorno. Sempre al fine di semplificare la procedura, viene inserito il nuovo comma 2-bis all’articolo 22 del Tu immigrazione, il quale prevede che la verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica (criterio del silenzio assenso) la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Un’altra novità interessante riguarda l’inserimento del nuovo comma 5-quinquies all’articolo 22 del Tu immigrazione, il quale prevede che il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. La norma trova applicazione alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025. In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. Riguardo ai flussi d’ingresso 2025 viene previsto che le richieste di nulla osta per gli ingressi relativi al 2025 potranno essere precompilate dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 attraverso il portale informativo messo a disposizione dal ministero dell’Interno. Le modalità saranno definite da una circolare congiunta. Invece, potranno essere precompilate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 le domande di nulla osta da presentarsi entro il 1° ottobre 2025. Si tratta del secondo click day destinato ai lavoratori del settore turistico alberghiero. Infine, il Dl 145/2024 prevede in via sperimentale per l’anno 2025 il rilascio, al di fuori delle quote, di nulla osta al lavoro, visti d’ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per un massimo di 10mila istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane (ossia quelle che hanno compiuto 80 anni).
Fonte: SOLE24ORE