Licenziamento e assistenza del lavoratore disabile
- 11 Novembre 2024
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Con l’ordinanza n. 26514 dell’11 ottobre 2024 la Cassazione ha stabilito che il datore non può stabilire le giornate in cui il lavoratore è tenuto a occuparsi del disabile. Dopo aver vinto in primo grado ed essere stato reintegrato, un lavoratore vedeva rigettate le sue richieste dalla Corte d’Appello che dichiarava legittimo il suo licenziamento. La Corte si basava sulla contestazione disciplinare, all'esito di controllo a campione sulla fruizione da parte di dipendenti dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 mediante relazione investigativa, con la quale si addebitava al dipendente che in 3 giornate i permessi retribuiti richiesti per l'assistenza alla madre invalida non erano stati correttamente fruiti, in riferimento al turno 8 - 14,30. Per tale motivo riteneva integrante abuso del diritto la mancata assistenza espletata in tale orario, non condividendo l'assunto difensivo del lavoratore, secondo cui la riconducibilità dell'assistenza verso il disabile non deve necessariamente esplicarsi nella fascia oraria del turno, ma deve essere estesa all'intera giornata di permesso. La Cassazione torna, però, a dare ragione al lavoratore stabilendo che in appello non si era tenuto conto, da un lato, del fatto che i turni di lavoro non erano conosciuti dal lavoratore al momento della richiesta dei permessi, in funzione delle necessità di assistenza al disabile, e, dall'altro, che la prova si è focalizzata sull'orario mattutino, senza considerare che l'assistenza può essere fornita nell'arco della giornata, non spettando al datore di lavoro controllare le modalità di esercizio della stessa, ma solo, sussistendone i presupposti, reagire a eventuali abusi in quanto incidenti sull'organizzazione lavorativa e sul dovere di buona fede e correttezza. La Corte ricorda inoltre che i permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria o cronometrica, e che possono essere fruiti a condizione che la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, sicché l'assistenza del familiare può realizzarsi in forme non specificate.