Videoriprese e controlli a distanza

Videoriprese e controlli a distanza

  • 11 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
L’INL, con Nota 25 settembre 2024 n. 7020, ha fornito indicazioni operative sul rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza, nel caso in cui il Titolare del trattamento dei dati sia un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro. In particolare, la norma consente l'istallazione di impianti e apparecchiature di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per tutelare il patrimonio aziendale. Nel caso esaminato dall'INL, è emerso che il datore di lavoro non era titolare dei dati acquisiti da un sistema di sorveglianza (GPS) installato sui veicoli di proprietà della società “vettore”. Il trattamento, la conservazione e la titolarità dei dati risultavano, invece, di diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti, sebbene titolare di un rapporto di natura commerciale con il datore di lavoro. In ipotesi del genere, infatti, non è sempre evidente chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati, diversamente da quanto indicato nell'informativa consegnata ai lavoratori interessati in cui si evince in modo chiaro che il Titolare, di fatto, è individuato nella società committente. Come chiarito dall'INL, il richiedente che presenta istanza per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un impianto audiovisivo o altro sistema di controllo a distanza deve essere il soggetto, datore di lavoro, a cui ascrivere sia le ragioni giustificatrici previste dall'art. 4 Statuto dei Lavoratori sia la titolarità del trattamento, conservazione e protezioni dei dati acquisiti tramite i sistemi stessi. Quindi la richiesta di autorizzazione deve essere rigettata laddove non sia possibile ascrivere al datore di lavoro istante le ragioni giustificatrici richieste dalla legge a tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori “a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l'autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all'istanza preordinata al rilascio dell'autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto”. Per contro, il soggetto terzo (committente) beneficerebbe del provvedimento autorizzativo dell'INL rispetto al datore di lavoro, che si sarebbe dovuto presentare come unico titolare dell'iniziativa, tanto ai fini della presentazione dell'istanza che ai fini del trattamento dei dati.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL