Direttore sanzionato per atti ritorsivi su un whistleblower

Direttore sanzionato per atti ritorsivi su un whistleblower

  • 11 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
Con la delibera 380/2024 del 30 luglio, l’Anac ha dichiarato ritorsivi i provvedimenti assunti dal direttore di un’agenzia pubblica nei confronti di un dirigente, che hanno impattato negativamente sulle sue attribuzioni e sulla sua posizione, e comminato al direttore della stessa una sanzione pecuniaria di 10mila euro. Il dirigente aveva segnalato al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’agenzia in cui egli operava (il Rpct) alcuni presunti illeciti a carico del direttore della stessa, tra cui l’attribuzione di incarichi in violazione della procedura e un presunto conflitto di interessi, essendo egli comproprietario di una società erogatrice di servizi, molti dei quali della medesima natura di quelli forniti dall’agenzia. A seguito di tale segnalazione, il dirigente aveva dedotto di aver subito gravi atti ritorsivi quali lo svuotamento della sua posizione – avvenuta mediante disposizioni formali di riorganizzazione della sua struttura, adottate alcuni giorni dopo la segnalazione e proseguite nelle settimane successive – nonché una valutazione delle performance molto negativa, dopo anni di punteggi elevati. Il dirigente aveva quindi segnalato tali condotte prima internamente e poi (non avendo ricevuto riscontro) all’Anac, chiedendo l’accertamento della loro natura ritorsiva. L’Anac, a seguito di una approfondita istruttoria, ha ritenuto che:

la segnalazione ricevuta integrava pienamente i presupposti normativi per qualificare il dirigente come whistleblower e, quindi, per applicare la tutela normativamente prevista;
il canale di segnalazione non aveva garantito la dovuta riservatezza del segnalante;
la rotazione del personale nelle posizioni dirigenziali – giustificazione quest’ultima addotta dal direttore a fondamento degli atti di riorganizzazione – si era tradotta in un mero espediente utilizzato strumentalmente per danneggiare il segnalante;
nelle memorie presentate dal direttore non era stata indicata alcuna prova a discarico.
La rilevanza della delibera si coglie con riferimento a due profili:

il procedimento sanzionatorio dell’Anac ha colpito direttamente l’autore della ritorsione (ossia il direttore dell’agenzia), con applicazione di una sanzione pecuniaria, in ragione dell’uso distorto della funzione da lui esercitata;
ancorché il caso sia relativo a una disposizione previgente (articolo 54-bis, del Dlgs 165/2001, oggi abrogato), le relative previsioni sono state incorporate ed estese nell’articolo 21 del Dlgs 24/2023, il decreto Whistleblowing. Quindi, restano pienamente attuali i parametri in base ai quali è stata applicata dall’Anac la tutela del segnalante contro gli atti ritorsivi nel rapporto di lavoro, così come la sanzione contro l’autore della ritorsione.
Infatti, anche nell’impianto normativo del Dlgs 24/2023, i lavoratori del settore pubblico e privato possono comunicare all’Anac le ritorsioni che ritengono di aver subito (articolo 19, primo comma), con apertura dell’istruttoria (rispetto alla quale l’Anac può avvalersi dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro). Inoltre, se viene accertata la natura ritorsiva di una condotta nei confronti del segnalante, i relativi atti sono affetti da nullità (articolo 19, terzo comma) e l’Anac può applicare una sanzione pecuniaria sino a 50.000 euro direttamente a carico del responsabile della ritorsione (articolo 21, numero 1, lettera a). Residuano tuttavia notevoli dubbi applicativi rispetto al Dlgs 24/2023, con particolare riferimento alla carenza di criteri univoci per individuare e regolamentare i casi in cui il lavoratore utilizzi strumentalmente il canale whistleblowing per accedere alle tutele ad esso correlate e così paralizzare (o quantomeno ritardare) provvedimenti datoriali di gestione del rapporto di lavoro.


Fonte: SOLE24ORE