Retribuzione riducibile solo con accordo in sede protetta
- 11 Novembre 2024
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L’accordo con cui il dirigente accetta la riduzione della propria retribuzione deve essere sottoscritto in una delle cosiddette sedi protette previste dalla legge, anche nel caso in cui la modifica peggiorativa del trattamento non si accompagni a un cambiamento delle mansioni. La Corte di cassazione (ordinanza 26320/2024) con questo principio pone fine a un contenzioso che ha visto contrapposte un’azienda e un dirigente in relazione a un accordo sottoscritto tra le parti per la gestione di una situazione di difficoltà economica in cui versava il datore di lavoro. L’accordo prevedeva la riduzione della retribuzione nella misura del 10%, con rinuncia da parte del lavoratore a quanto previsto dal Ccnl in materia di trattamento minimo complessivo garantito; dopo la firma dell’intesa, il dirigente si è dimesso per giusta causa e ha impugnato in giudizio l’intesa economica precedentemente sottoscritta. In primo grado, il Tribunale di Lodi respingeva la domanda, ma questa decisone veniva rovesciata in Appello, dove la Corte di Milano dichiarava la nullità dell’accordo di riduzione della retribuzione, perché formalizzato in violazione delle norme imperative (stabilite dall’articolo 2103 del Codice civile) che impongono la convalida in sede protetta; ciò a maggior ragione ove non ci sia neanche una modifica delle mansioni. La Corte di cassazione conferma la decisione dei giudici di appello, ricordando che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio dell’irriducibilità della retribuzione implica che quella concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro; sulla base della normativa vigente le modifiche peggiorative sono possibili in caso di modifica di mansioni, qualora concordate, con determinati presupposti, e solo formalizzate esclusivamente in sede protetta, a pena di nullità. La Corte ricorda altresì che se la retribuzione è irriducibile, salvo accordo in sede protetta e a determinate condizioni in caso di mutamento di mansioni, a maggior ragione la retribuzione è irriducibile se neppure un mutamento di mansioni ricorra, comunque al di fuori della sede protetta. Sulla base di questi principi, l’accordo di riduzione della retribuzione sottoscritto dal dirigente è stato dichiarato nullo, per mancato rispetto delle formalità poste dalla legge a tutela dei diritti sostanziali del lavoratore, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.
Fonte: SOLE24ORE