Responsabilità datoriale
- 11 Novembre 2024
- Pubblicazioni
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 25313/2024, ha confermato che il datore di lavoro è sempre tenuto a tutelare l’incolumità del lavoratore anche in caso di eventuali condotte imprudenti o negligenti. La responsabilità del datore viene esclusa solo nel caso in cui si configuri il cosiddetto “rischio elettivo”, ossia quando il lavoratore adotti comportamenti del tutto estranei e sproporzionati rispetto alle direttive ricevute. Il caso trattato origina da un tragico incidente in cui un lavoratore è caduto dal tetto di un’abitazione, durante lavori di re-impermeabilizzazione commissionati dalla società. In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria presentata dagli eredi, ma la Corte d’appello di Trieste ha ribaltato la decisione, riconoscendo la responsabilità della società e condannandola al risarcimento dei danni. La società ha poi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, principalmente, che non vi fosse stata violazione delle prescrizioni di cui al Dlgs 81/2008 in materia antinfortunistica e che, in ogni caso, il lavoratore nell’esecuzione della lavorazione aveva avuto una condotta colposa rilevante ai fini della determinazione dell’evento. La Corte di legittimità, tuttavia, ha confermato la sentenza d’appello evidenziando che l’incarico di eseguire i lavori sul tetto era stato effettivamente affidato al lavoratore dalla società, escludendo quindi che la sua presenza sul tetto derivasse da una decisione autonoma. Inoltre, l’utilizzo di una scala non conforme, pur non fornita dal datore, non ha configurato un concorso di colpa, né ha interrotto il nesso causale tra l’incidente e la condotta della società. In merito al rischio elettivo, quindi, la Corte ha ribadito che esso si verifica solo quando il lavoratore crei una situazione di rischio non correlata all’attività lavorativa. Difatti, il rischio elettivo sussisterebbe qualora il lavoratore «abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso». Inoltre, la Corte ha statuito che il datore di lavoro è obbligato a tutelare la sicurezza del lavoratore, anche in presenza di comportamenti imprudenti o negligenti. A tal fine non può ritenersi imprevedibile, né anomala una dimenticanza del lavoratore nell’adozione di tutte le cautele necessarie. Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, è stata esclusa la sussistenza del rischio elettivo (e quindi la rilevanza del concorso di colpa) analogamente a quanto statuito in una precedente pronuncia in cui il lavoratore non si era adeguatamente allontanato dall’area di manovra durante le operazioni di un carroponte che movimentava alcune lamiere (Cassazione 25597 del 21 settembre 2021). Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi esclusa, secondo i giudici di legittimità, la responsabilità datoriale pur in presenza di una condotta «imprudente» da parte del lavoratore, in quanto non era stata fornita tutta l’attrezzatura necessaria né garantita una adeguata sorveglianza.
Fonte: SOLE24ORE