Patente a crediti, richiesta con delega scritta

Patente a crediti, richiesta con delega scritta

  • 7 Novembre 2024
  • Pubblicazioni
Le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e temporanei possono presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) anche tramite un soggetto formalmente delegato. Lo prevede l’articolo 1 del Dm 132 del 18 settembre 2024, attuativo dell’obbligo previsto dal riscritto articolo 27 del Dlgs 81/2008, in vigore dal 1° ottobre scorso. Tra i soggetti delegabili il decreto ministeriale include quelli di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 e cioè i consulenti del lavoro, gli avvocati i dottori commercialisti, nonché i Caf, espressamente individuati anche dalla circolare 4/2024 dell’Inl. Per poter presentare la richiesta per conto dell’imprenditore, il professionista dovrà anzitutto ricevere dall’imprenditore un’apposita delega scritta avente a oggetto l’obbligo di presentare la domanda per l’ottenimento della patente a crediti ai sensi della normativa di riferimento. Poiché l’ottenimento della patente a crediti, così come normativamente disciplinato, si fonda sul meccanismo dell’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dal comma 1, lettere da a) ad f), dell’articolo 27 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, come precisato dall’Ispettorato i soggetti delegati dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti. In particolare, secondo quanto specificato nel Dm 132/24, nonché nelle istruzioni dell’Inl, alcuni requisiti (iscrizione alla Cciaa, Durc e Durf) devono essere attestati mediante autocertificazione rilasciata sulla base dell’articolo 46 del Dpr 445/2000, mentre altri (adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Dvr, designazione dell’Rspp) mediante dichiarazione sostitutiva emessa ai sensi dell’articolo 47 del medesimo Dpr. In ragione delle due diverse tipologie di attestazioni è opportuno che il professionista si faccia rilasciare quantomeno due distinti documenti, rispettivamente emessi sulla base delle due diverse norme del Dpr 445/2000. Come previsto dallo stesso articolo 27, nonché ampiamente illustrato dall’Ispettorato nella prima circolare illustrativa, non tutti i requisiti devono contestualmente sussistere per ciascun imprenditore. Tra quelli che la norma stessa prescrive solo se applicabili ci sono il cosiddetto Durf (il quale presuppone che l’imprenditore ricada nell’ambito di applicazione degli appalti ex articolo 27bis del Dlgs 241/1997), il Dvr (non obbligatorio per le imprese prive di dipendenti) o l’Rspp. Pertanto, qualora alcuni requisiti non siano applicabili all’imprenditore delegante, tale informazione deve essere specificata nelle rispettive autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive rilasciate al professionista, affinché quest’ultimo compili correttamente la domanda flaggando in corrispondenza del singolo requisito l’opzione “non obbligatorietà” o “esenzione giustificata”. Le autocertificazioni/attestazioni dovranno essere correttamente acquisite, nonché conservate, dal soggetto delegato anche perché potrebbero essere richieste in caso di accertamento. Il delegato, però, non è tenuto a entrare nel merito delle dichiarazioni acquisite in quanto, come chiarito nelle specifiche tecniche emessa dall’Inl per l’utilizzo del nuovo applicativo, «il delegato non assume alcuna responsabilità in merito al loro contenuto».


Fonte: SOLE24ORE