Superminimo non assorbibile
- 7 Novembre 2024
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Con sentenza n. 18902/2024 la Cassazione ha stabilito che Il superminimo non assorbibile previsto dalla contrattazione collettiva aziendale e riconosciuto a tutti i dipendenti può essere modificato, anche in peggio, da successivi contratti collettivi, in quanto la sua fonte regolatrice è esterna al rapporto individuale di lavoro. Solo nel caso in cui tale trattamento retributivo sia stato specificatamente riconosciuto per determinate qualità professionali, mansioni o modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente, il superminimo resta indifferente alle modifiche disposte dal contratto integrativo. Nel caso deciso, a seguito del mutamento del CCNL applicato per trasferimento del ramo d'azienda, la contrattazione collettiva integrativa aveva previsto il pagamento a tutti i dipendenti di un "superminimo non assorbibile" volto a compensare la differenza tra il trattamento retributivo prima goduto in forza del precedente contratto collettivo e quello previsto dal nuovo CCNL. Successivamente, la datrice di lavoro aveva intimato disdetta da tutti gli accordi sindacali integrativi, con conseguente venir meno del pagamento della suddetta voce retributiva. La Corte ha chiarito che il trattamento retributivo della lavoratrice, comprensivo del "superminimo non assorbile", non aveva fonte nel contratto individuale di lavoro, bensì nel contratto collettivo, le cui clausole, trattandosi di "fonte" esterna al rapporto individuale di lavoro, possono essere modificate anche in peius dai successivi contratti collettivi.