Tra le fonti del diritto del lavoro, negli ultimi anni, è sempre più preponderante la legislazione comunitaria. E secondo i principi generali della c.d. “gerarchia delle fonti”, a volte, vengono travolti anche i contratti collettivi, se non rispettosi delle decisioni che provengono dalla Comunità Europea. Uno degli ultimi clamorosi casi è quello della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale; alcune sentenze della Corte di Giustizia comunitaria, partendo da quanto stabilito dall'art.7 della Direttiva Europea n. 88/2003, continuano a dichiarare illegittimo non riconoscere al dipendente la medesima ordinaria retribuzione quando deve andare in ferie, seguiti dai Giudici italiani che arrivano a sancire il principio della “nozione europea di retribuzione”. Diverse le sentenze in materia e i contratti collettivi che sono stati costretti ad intervenire per modificare le loro clausole. Analizziamo più in dettaglio, partendo dall'ultima decisione in ordine temporale: la Cassazione n. 25850 del 27 settembre 2024. La Corte di Appello di Napoli dichiarava il diritto di un lavoratore di un'azienda di trasporto pubblico locale di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e di quella di turno, non pagate fino ad allora in occasioni di periodi feriali, condannando la società a risarcire il dipendente di tutte le somme economiche non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'azienda ricorre in Cassazione, sostenendo sostanzialmente che gli emolumenti non corrisposti non sono “intrinsecamente connessi” con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo al contrario legati alla effettiva presenza fisica del lavoratore, “conseguente alle occasionali ed oggettive modalità organizzative del servizio del trasporto pubblico locale”. Secondo Cassazione, il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzato dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che, con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art.7 della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria. Una diminuzione della retribuzione, secondo questi principi, potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto europeo: qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della salute e sicurezza. I giudici della Suprema Corte ricordano infine che, da un punto di vista giuridico, “…le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale …le sue sentenze…hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”. Da ciò deriva la indubbia nullità delle clausole dei contratti collettivi che diversamente dispongono. Nella stessa sentenza si fa riferimento anche al caso del trasporto aereo: nel calcolo del compenso dovuto al personale navigante dipendente da compagnie di volo, precedenti sentenze hanno dichiarato la nullità della disposizione collettiva (art.10 CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico), nella parte in cui si esclude dal computo della retribuzione feriale l'indennità di volo (cfr. Cassazione n. 20216/2022). Molti contratti collettivi, soprattutto quelli che riguardano personale che opera spesso in turni e in condizioni particolari, sono dovuti intervenire per non venire travolti dalle cause di lavoro. Tra gli interventi, si segnalano due diverse soluzioni:
- l'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, che ha previsto “una nuova indennità, denominata indennità retribuzione ferie, del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie”;
- Il CCNL Autostrade e Trafori, il quale espressamente prevede che al lavoratore “…nel corso del periodo delle ferie viene corrisposta la retribuzione globale di fatto…, come se avesse lavorato” (includendo espressamente anche tutte quelle indennità che vengono attribuite al dipendente per specifiche circostanze).
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL